Registro su cessione d'azienda: avviamento nel calcolo

Pubblicato il 09 giugno 2021

Nel calcolare l'imposta di registro relativa ad una cessione d'azienda occorre considerare l'avviamento esistente al momento della cessione, non potendosi escludere l'esistenza dello stesso in ragione della sola circostanza della crisi del settore.

Questo ai sensi di quanto sancito dal disposto dell'art. 51, comma 4, del DPR n. 131/1986 e dei principi enunciati, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità.

Imposta di registro, calcolo del valore dell'azienda ceduta

Così, la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 15888 dell’8 giugno 2021, pronunciata in riferimento ad un avviso di liquidazione emesso con riguardo all’imposta di registro relativa ad una cessione d'azienda avente ad oggetto un complesso termale.

Dopo che CTP e CTR avevano accolto le ragioni di parte contribuente, oppostasi all’atto impositivo, l’Agenzia delle Entrate aveva adito la Suprema corte, lamentando, tra gli altri motivi, violazione e falsa applicazione dell'art. 2555 cod. civ.

Per la ricorrente, la sentenza impugnata, nel considerare l'affitto d'azienda come remunerativo dei soli beni aziendali, e nell'escludere l'avviamento, aveva negato il concetto stesso di azienda, atteso che l'avviamento è indissolubilmente legato a quest'ultima.

Doglianza, questa, giudicata fondata dalla Sesta sezione civile della Cassazione, che ha accolto, sul punto, il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, cassando, con rinvio, la decisione di merito.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy