Nel calcolare l'imposta di registro relativa ad una cessione d'azienda occorre considerare l'avviamento esistente al momento della cessione, non potendosi escludere l'esistenza dello stesso in ragione della sola circostanza della crisi del settore.
Questo ai sensi di quanto sancito dal disposto dell'art. 51, comma 4, del DPR n. 131/1986 e dei principi enunciati, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità.
Così, la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 15888 dell’8 giugno 2021, pronunciata in riferimento ad un avviso di liquidazione emesso con riguardo all’imposta di registro relativa ad una cessione d'azienda avente ad oggetto un complesso termale.
Dopo che CTP e CTR avevano accolto le ragioni di parte contribuente, oppostasi all’atto impositivo, l’Agenzia delle Entrate aveva adito la Suprema corte, lamentando, tra gli altri motivi, violazione e falsa applicazione dell'art. 2555 cod. civ.
Per la ricorrente, la sentenza impugnata, nel considerare l'affitto d'azienda come remunerativo dei soli beni aziendali, e nell'escludere l'avviamento, aveva negato il concetto stesso di azienda, atteso che l'avviamento è indissolubilmente legato a quest'ultima.
Doglianza, questa, giudicata fondata dalla Sesta sezione civile della Cassazione, che ha accolto, sul punto, il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, cassando, con rinvio, la decisione di merito.
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