L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 175 del 22 dicembre scorso, afferma che l'abbattimento dell'imposta di registro all'1%, statuito per l'acquisto di "aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati" (articolo 33, comma 3, legge 388/2000), non compete nel caso di aree soggette ad un atto d'obbligo che realizzi un "programma di intervento" non assimilabile ad uno strumento urbanistico.
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