Registro proporzionale per l'atto che risolve la cessione per mutuo consenso
Pubblicato il 03 marzo 2015
L'atto di
risoluzione per mutuo consenso di un precedente contratto di
cessione di ramo d'azienda è da qualificare come
nuovo contratto, di
natura solutoria e liberatoria, con contenuto uguale e contrario a quello del contratto originario e con efficacia
ex nunc.
Lo stesso è annoverabile nella
categoria residuale contemplata dall'articolo
28 del TU n. 131/1986 e perciò tassato, in applicazione della norma contenuta nel comma secondo del medesimo articolo 28, con
imposta proporzionale di registro.
E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo dell'
ordinanza n. 4134 del 2 marzo 2015.