Con decreto del 27 marzo 2023, il Dipartimento dello Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, approva il Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 11, Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
Il Nuovo Regolamento sostituisce il precedente approvato dallo stesso Dipartimento in data 5 ottobre 2022, al fine di tener conto delle modifiche normative intervenute in questo lasso temporale.
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (cosiddetto RAS), istituito presso il Dipartimento dello sport e gestito da Sport e Salute SpA, è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.Lgs. 36 del 2021.
L’iscrizione al Registro è anche presupposto per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura.
Tra le novità del nuovo Regolamento da segnalare l’aggiornamento che ha riguardato le definizioni contenute nell’articolo 2.
Nello specifico, viene fatto riferimento agli “enti sportivi dilettantistici” e non solo alle associazioni e società sportive dilettantistiche. Con “enti sportivi dilettantistici” si intendono gli enti che hanno assunto una delle forme giuridiche indicate all’art.6, D.lgs. n. 36 del 2021.
Sono iscritti al Registro anche gli Enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.
Inoltre, è stato eliminato l’obbligo di indicare la finalità sportiva dilettantistica nella denominazione.
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è tenuto dal Dipartimento per lo Sport, il quale ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 39 si avvale della società Sport e Salute Spa per la gestione del Registro nonché per l’esercizio delle funzioni ispettive tese a verificare la natura dilettantistica dell’attività dell’ente sportivo dilettantistico e la presenza e il successivo rispetto dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione al Registro.
NOTA BENE: Ogni Organismo sportivo è tenuto a fornire, o a far fornire dall’ente sportivo dilettantistico affiliato, ogni informazione e documento agli incaricati delle attività ispettive per lo svolgimento delle loro funzioni di vigilanza e controllo della forma giuridica del richiedente l’iscrizione al Registro, dell’atto costitutivo e dello statuto, dell’assenza di finalità di lucro, dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento degli enti sportivi dilettantistici per la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività da essi svolta, per tutti gli effetti che l’ordinamento collega a tale qualifica.
Devono essere iscritti nel Registro gli enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, se riconosciuti ai fini sportivi da un Organismo sportivo e se ad esso affiliati.
ATTENZIONE: Gli enti sportivi dilettantistici riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico (“CIP”) sono iscritti in una sezione speciale.
Il Registro è accessibile tramite piattaforma dedicata dal sito web registro.sportesalute.eu di Sport e Salute Spa, che ne cura l’operatività e che si articola, al momento, in due sezioni:
Per potersi iscrivere al RAS, gli enti sportivi dilettantistici, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla normativa di riferimento, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell’ente sportivo dilettantistico, per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione. Quest’ultimo, una volta effettuato il riconoscimento ai fini sportivi dell’ente sportivo dilettantistico, provvede tempestivamente all’inoltro della domanda di iscrizione, con modalità telematica sull’applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, secondo le specifiche tecniche indicate nell’Allegato 1 che elenca anche le informazioni obbligatorie per il conseguimento dell'iscrizione al Registro.
NOTA BENE: La domanda di iscrizione va inviata attraverso la piattaforma informatica accessibile all’indirizzo https://registro.sportesalute.eu.
Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste può:
In caso di richiesta di integrazione, l’ente sportivo dilettantistico interessato ha dieci giorni per trasmettere le integrazioni attraverso la piattaforma del Registro.
Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l’iscrizione ha validità dalla data di presentazione della domanda.
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