La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), “nella parte in cui assoggetta all’imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l’accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli nell’ambito di una causa attivata dal curatore di un fallimento nei confronti dell’Agenzia delle entrate avente ad oggetto un avviso di liquidazione. Con quest'ultimo, era stata applicata l’imposta di registro proporzionale al decreto che, definendo un giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, aveva ammesso al concorso con gli altri creditori un credito in precedenza escluso.
In particolare, la disposizione in oggetto era stata censurata dal giudice rimettente per asserita violazione dell’articolo 3 della Costituzione, per risultare, ossia, lesiva del principio di eguaglianza, “in quanto sarebbe del tutto irragionevole trattare in maniera differenziata le pronunce di accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette a IVA e le pronunce di condanna al pagamento degli stessi crediti, per le quali la nota II all’art. 8 della Tariffa prevede l’applicazione dell’imposta in misura fissa”.
Denunciate, a seguire, anche ulteriori violazioni di norme costituzionali e, specificamente, dell’articolo 24, per lesione del diritto di difesa del creditore e del fallimento, dell’articolo 53, per lesione del principio di capacità contributiva, e dell’art. 10, per lesione del principio di concorrenza.
La Corte costituzionale – con la sentenza n. 177 del 13 luglio 2017 - ha giudicato fondata la questione in esame, facendo riferimento al primo rilievo di incostituzionalità concernente, come riferito, la violazione del principio di eguaglianza.
Per i giudici costituzionali, ossia, il trattamento differenziato descritto non risponde a ragionevolezza quando l’accertamento del credito soggetto a IVA sia, come nel caso dell’accoglimento dell’opposizione allo stato passivo, il presupposto necessario e sufficiente della partecipazione del creditore all’esecuzione collettiva, che è strumentale al pagamento del credito stesso, sia pure in “moneta fallimentare”.
La ratio sottesa all’alternatività fra imposta di registro e IVA, per la Corte, risulterebbe comune a entrambe le situazioni messe a confronto, di pronunce, ovvero, di accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette a IVA e di condanna al pagamento degli stessi crediti.
In definitiva, va registrata con l’imposta di registro in misura fissa anche la pronuncia con cui il tribunale fallimentare, definendo un giudizio di opposizione allo stato passivo, ammetta al passivo un credito derivante da un’operazione soggetta ad Iva.
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