Lo sconto sulle imposte per l’acquisto della prima casa da parte di giovani under 36 non si allarga al contratto preliminare. A porre il limite è l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 650 del 1° ottobre 2021.
Il Dl Sostegni bis (n. 73/2021) ha previsto l’esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione – eccetto quelle classificate di lusso - quando l’acquisto viene effettuato da soggetti al di sotto dei 36 anni di età. Sono compresi anche gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione.
I destinatari dell’agevolazione sono:
Gli atti devono essere stipulati nel periodo tra il 26 maggio 2021 ed il 30 giugno 2022.
Dunque, la norma si applica ai contratti di trasferimento della proprietà: non rientrano nel perimetro agevolativo i contratti preliminari di compravendita che, invece, non hanno effetti reali ma solo obbligatori.
Pertanto in sede di firma del compromesso alla vendita vanno corrisposte l’imposta “piena” relativa al registro sull'atto, sull’acconto e sulla caparra.
Queste ammontano a 200 euro fisse sul preliminare; se si prevede la dazione di una somma a titolo di caparra confirmatoria, l'imposta di registro è dovuta nella misura dello 0,50%; qualora gli acconti siano relativi a prezzi non soggetti ad IVA, va versata l’imposta proporzionale nella misura del 3%.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che nei casi suddetti l'imposta di registro corrisposta è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.
Nel caso in cui l'imposta proporzionale corrisposta per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all'imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, è possibile ottenere il rimborso della maggiore imposta proporzionale versata per la registrazione del preliminare.
La richiesta va presentata entro tre anni dalla registrazione del definitivo.
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