La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha annullato un provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto al calcolo dell’imposta di registro rispetto ad un’ordinanza del giudice delegato di ammissione allo stato passivo fallimentare di un’istanza, tardiva, avanzata da una società.
Contestualmente al calcolo, era stato inviato avviso di liquidazione, sull’assunto che l’ammissione tardiva del credito, ex articolo 101 Legge fallimentare, costituisse definizione di una controversia.
Da qui, il ricorso della società.
Con la sentenza n. 332/2016 depositata il 6 dicembre 2016, la Ctp di Reggio Emilia ha accolto l'impugnazione in oggetto, disponendo l’annullamento dell’atto di accertamento impugnato e precisando che la procedura di accertamento delle domande di insinuazione, sia tardive sia tempestive, rappresenta un “endoprocedimento” tipico della procedura fallimentare, estrinsecantesi in un verbale di udienza che dà atto di quanto fatto.
Il giudice delegato – si legge nel testo della sentenza – ha quindi funzioni solo di vigilanza e controllo: emana, ossia, provvedimenti nella procedura ma non rappresenta un organo giudicante.
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