Registro a carico del condannato

Pubblicato il 02 aprile 2007

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5952 del 2007, ha stabilito che in caso di registrazione di sentenze che dispongono il risarcimento di un danno originato da fatti che anche solo astrattamente costituiscono reato, il pagamento dell'imposta relativa alla registrazione della sentenza è dovuta solo dal soggetto condannato. La sentenza muove dal caso di una società fallita e dei suoi amministratori e sindaci coinvolti nel reato di bancarotta semplice, chiamati a rispondere, dalla curatela fallimentare della società, per le responsabilità derivanti dagli obblighi di corretta e attenta gestione e di vigilanza (articolo 2407 del C. c.). La sentenza penale vedeva l'estinzione del reato per amnistia, ma in sede civile alcuni soggetti erano stati condannati al risarcimento del danno verso la società ed i creditori. La Cassazione ha reputato che la mala gestione degli amministratori e la cosiddetta “culpa in vigilando”, che hanno determinato il reato di bancarotta semplice, sono correlati ed in tale ipotesi trova applicazione la norma dettata dal combinato disposto dagli articoli 59, comma 1, lettera d) e 60, comma 2 del Dpr 131/86. Nello specifico, quest'ultimo prevede che nelle sentenze che impongono il risarcimento del danno legato a fattispecie delittuosa deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento, poiché solo nei confronti di essa deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito. Dunque non è applicabile la solidarietà tributaria in materia di registro tra sindaci responsabili, disposta con l'articolo 57, comma 1, del decreto citato.

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