La registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ai sensi dell’articolo 2712 del Codice civile, se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro.
In ogni caso, non deve trattarsi di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite.
Così, perché il giudice possa dedurre argomenti di prova da una registrazione su nastro magnetico è necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa di svolge, sia parte in causa.
E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della ordinanza n. 5259 del 1° marzo 2017, con la quale, nell’ambito di un giudizio in materia di riscatto agrario, è stato confermato che, nel caso esaminato, le conversazioni depositate dal ricorrente non potevano essere valutate ai fini probatori in quanto si erano svolte tra soggetti estranei alla lite.
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