Registrazione atti privati, pronti i codici per le ipo-catastali

Pubblicato il 20 novembre 2020

Facendo seguito alla risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2020, con la quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento delle imposte di registro e di bollo, nonché dei relativi interessi e sanzioni, in relazione alla registrazione degli atti privati (Dpr n.131/1986), l’Agenzia delle Entrate ha proceduto all’istituzione di ulteriori codici per il versamento delle imposte ipotecarie e catastali riferite agli stessi atti.

Il tutto, in attuazione del decreto Mef dell’8 novembre 2011, che ha previsto l’utilizzo del Modello F24 per il versamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati, a partire dal 2 marzo 2020.

Pertanto, con risoluzione n. 73/E del 19 novembre 2020, si istituiscono altri tre codici tributo per consentire il versamento, sempre tramite Modello F24, delle altre imposte e sanzioni dovute in relazione alla registrazione degli atti privati.

Si tratta, nello specifico, dei codici:

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA

Avvisi di liquidazione, ridenominazione codici tributo

Con la stessa risoluzione n. 73/E/2020, sono stati appositamente ridenominati anche i codici tributo per consentire il versamento, tramite Modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione degli atti privati.

Si tratta dei codici già previsti con le risoluzioni nn. 16/2016 e 57/2018:

“A140” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta ipotecaria - somme liquidate dall’ufficio”;

“A141” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta catastale - somme liquidate dall’ufficio”;

“A149” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione Imposte catastali e ipotecarie - somme liquidate dall’ufficio”.

Infine, Si precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy