Alla Presidenza della Regione Sicilia è preclusa la disapplicazione di una Legge regionale – nella specie, la Legge regionale n. 6 del 29 marzo 2017, concernente l’interpretazione autentica delle disposizioni in materia di cessazione delle cariche negli Enti regionali – solo perché sospetta di incostituzionalità.
Né la Sezione consultiva del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, in risposta ai quesiti della stessa Presidenza della Regione, può sollevare un incidente di costituzionalità relativamente alla predetta norma, stante per l’appunto la sua funzione essenzialmente consultiva e non giurisdizionale.
E’ pertanto dovere della Presidenza della Regione, ai sensi della citata Legge regionale n. 6/2017 (art. 2) immediatamente applicabile, disporre la decadenza dei Sindaci dei Comuni i cui Consigli siano stati sciolti, e disporre il rinnovo degli organi comunali nel più breve tempo possibile, onde consentire la minima durata del commissariamento.
E' tutto quanto chiarito dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia, Sezione consultiva, con provvedimento n. 280 dell'11 aprile 2017.
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