Regime speciale lavoratori impatriati. Chiarimenti Entrate

Pubblicato il 04 gennaio 2021

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 33/E/2020, ha fornito chiarimenti interpretativi sul regime speciale per lavoratori impatriati, a seguito delle modifiche che sono state apportate al suddetto regime agevolativo dal Decreto legge n. 34/2019 (Decreto Crescita), che poi è stato rivisto dal collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 (Dl n. 124/2019).

L’Agenzia, nello specifico, si sofferma sulle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento:

Si ricorda che il “regime speciale per lavoratori impatriati”, di cui all’articolo 16 del Decreto Internazionalizzazione (Dlgs n. 147/2015) ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta 2016, una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano.

Tale regime agevolativo è stato oggetto di alcune modifiche normative apportate dal Decreto Crescita, che hanno ridefinito i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ossia proprio dal periodo di imposta 2020.

Regime agevolato lavoratori impatriati, requisiti soggettivi e oggettivi

Il regime di favore è rivolto ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che:

L’Agenzia, al riguardo, specifica che le suddette condizioni sono tra loro alternative, pertanto, la sussistenza, per la maggior parte del periodo d’imposta, anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.

In base alla normativa, il regime speciale ha carattere temporaneo e risulta applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Regime agevolato lavoratori impatriati, misura, durata ed ambito temporale dell’agevolazione

Tra le modifiche apportate alla normativa si segnala anche:

Riguardo all’entrata in vigore delle nuove percentuali di tassazione agevolata (detassazione), la circolare 33/2020 specifica che in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla revisionata normativa, i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal 30 aprile 2019 possono beneficiare del regime agevolativo, secondo le novellate disposizioni in vigore dal 1° maggio 2019:

ovvero

Ciò per far sì che la normativa più favorevole, che riguarda i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia dal periodo di imposta 2020, si applichi anche nei confronti di coloro che sono rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019, i quali, in assenza della previsione normativa, avrebbero comunque goduto dell’agevolazione in questione, ma nella versione meno favorevole (detassazione del 50% e non del 70% del reddito prodotto in Italia).

La modifica normativa ha previsto, inoltre, un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50% del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:

Tale ultima ipotesi deve realizzarsi "successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento".

La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.

Sul punto precisa la circolare che l’ampliamento del regime agevolativo è limitato solo ad ulteriori cinque periodi d’imposta, indipendentemente dalla sussistenza di una o più condizioni previste dalla norma.

Pertanto, la detassazione del reddito è fruibile su un arco temporale massimo di dieci periodi di imposta (cinque più cinque).

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