Regime premiale per gli interessati dagli studi di settore - periodo 2012

Pubblicato il 18 luglio 2013

Il decreto” salva Italia”, articolo 10, commi da 9 a 13, del Dl n. 201/2011, istituisce il Regime premiale per favorire la trasparenza. Tra i beneficiari i contribuenti congrui e coerenti che hanno fedelmente indicato i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Benefici per gli interessati dagli studi di settore

Nei confronti dei contribuenti che, nel rispetto delle condizioni dettate dalla legge per il regime premiale, applicano gli studi di settore indicati nell’allegato n. 1 al provvedimento 82537/2013 del direttore dell’agenzia delle Entrate:

a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

→ sono preclusi gli accertamenti analitico-presuntivi (detti anche analitico-induttivi) basati sulle presunzioni semplici, in ambito imposte dirette ed Iva

b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633. Tale disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

→ sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento

c) la determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

→ la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato, anziché un quinto come ordinariamente previsto

! Resta fuori dai benefici l’induttivo “puro” dell’articolo 39, comma secondo, lettera d-ter del Dpr 600/73. Pertanto, “l'Ufficio può determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolte o venute a sua conoscenza, prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, in caso di infedele compilazione degli studi di settore che comporti una differenza superiore al 15% , o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione”.

Criteri di scelta degli studi ammessi

Con il provvedimento direttoriale 82537/2013, sono stati individuati gli studi di settore nell’ambito dei quali si ha l’accesso al regime premiale per il 2013, anno d’imposta 2012. L’elenco, con 91 dei 205 studi di settore di Unico 2013, è riportato nell’allegato 1*.

Gli studi di settore ammessi sono stati individuati tra quelli per i quali risultano approvati gli indicatori di coerenza economica riferibili:

- ad almeno quattro diverse tipologie tra quelle indicate in tabella (provvedimento del 12luglio2012)

oppure

- a tre diverse tipologie tra quelle indicate in tabella e che contemporaneamente sono riferibili a settori di attività economica per i quali è stimata, sulla base delle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro “Economia non osservata e flussi finanziari”, una percentuale del valore aggiunto prodotto nell’area del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto prodotto nell’area del sommerso economico del totale economia (ipotesi massima) (provvedimento del 12 luglio 2012)

oppure

- a tre diverse tipologie tra quelle indicate in tabella e che contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti” (nuovo, introdotto dal Dm del 28 marzo 2013).

Le tipologie di indicatori di coerenza:

a) efficienza e produttività del fattore lavoro;

b) efficienza e produttività del fattore capitale;

c) efficienza di gestione delle scorte;

d) redditività;

e) struttura.

Condizioni

Accede al regime premiale il contribuente che:

1 - dichiari, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi di settore;

2 - abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

3 - risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

! La fedeltà dei dati dichiarati sussiste anche in presenza di errori o omissioni nella compilazione dei modelli degli studi di settore, a patto che non siano modificati l’assegnazione ai cluster, il calcolo dei ricavi o compensi stimati, il posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza (risultati di Gerico).

Inoltre, devono essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:

a - la coerenza deve sussistere per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;

b - nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore deve sussistere per entrambe le categorie reddituali;

c - nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza deve sussistere per entrambi gli studi.

Quadro normativo e di prassi

- Dl n. 201/2011 (decreto salva Italia)

- Direttore dell’agenzia delle Entrate - provvedimento 82537 del 5 luglio 2013 (con allegati 1* e 2)

- Agenzia delle Entrate - provvedimento del 12 luglio 2012

- Dm del 28 marzo 2013

Allegati
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