Modificate le soglie-fatturato, e le cause di preclusione al regime
Con le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità per il 2016 il regime forfetario assorbe il regime di vantaggio per le nuove attività, prevedendo una aliquota ridotta al 5%. Sarà inoltre possibile coniugare attività di lavoro dipendente e attività di lavoro autonomo e professionale, ed è stato risolto anche il nodo della previdenza per artigiani e commercianti, con la conferma del minimale, e la possibilità di beneficiare di una contribuzione ridotta.
Con la revisione del regime forfetario si vuole semplificare il sistema fornendo un quadro più chiaro a chi vuole iniziare una nuova attività con adempimenti ridotti al minimo, e una tassazione ridotta per la fase di avvio. Dal 2016 tale regime resta l'unica alternativa a quello ordinario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti.
Il regime dei minimi, infatti, è stato abrogato rimanendo in vigore fino a scadenza naturale solo per i soggetti che, avendone i requisiti, ne hanno fatto opzione entro il 31.12.2015, o per coloro che lo applicavano già da prima. Chi inizia una “nuova” attività dal 2016, e possiede i requisiti previsti, può adottare il regime forfetario "start up", di durata quinquennale e con aliquota agevolata al 5%.
I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano di semplificazioni relativamente all'Iva, e inoltre sono esonerati dalla:
Sono invece obbligati a:
Il regime forfetario è riservato alle persone fisiche e alle imprese familiari, ovvero ai soggetti Irpef titolari di partita IVA.
Osserva - Nell’impresa familiare la qualifica di imprenditore compete solo al titolare e non anche ai familiari collaboratori, per cui tutte le imposte sono a carico del titolare dell’attività e di conseguenza diventa possibile usufruire del regime agevolato.
Sono dunque ammessi al forfetario:
Sono invece esclusi, in analogia a quanto previsto per il precedente regime dei minimi, i contribuenti che svolgono attività per le quali sono già previsti specifici regimi IVA agevolati, forfettari, o con altre cause specifiche di incompatibilità.
Possono aderire al regime (e continuare a restarvi) le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arte o professione che nell'anno solare precedente:
Nello specifico:
Ai fini di tale limite non vanno considerati:
A decorrere dal 2016, le soglie dei ricavi e dei compensi sono generalmente incrementate di 10.000 e di 15.000 euro per le attività svolte dagli esercenti arti e professioni. Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività con diversi codici ATECO, conta il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi a tali codici.
Per rendere più vantaggiosa l'adesione al regime, la Legge di Stabilità 2016 ha modificato il vincolo che occorre rispettare per l'accesso al regime, in caso di esercizio di attività di lavoro dipendente (o assimilati), nell'anno precedente a quello di applicazione del regime.
In base alla normativa previgente il reddito d’impresa/lavoro autonomo, che si intendeva assoggettare al regime agevolato, doveva risultare prevalente rispetto a quello eventualmente svolto come lavoro dipendente/assimilato. Tale condizione non andava verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, o se la somma di questi redditi non era superiore a 20.000 euro.
Con le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, questa disposizione viene abrogata, e viene introdotta una nuova condizione secondo la quale non possono avvalersi del regime agevolato coloro che abbiano conseguito nell'anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi dello stesso, redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di 30.000 Euro. Il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendete o assimilato risulta cessato.
Diversamente da quanto previsto per l’accesso al precedente regime dei minimi riservato esclusivamente alle nuove attività, in base alle regole introdotte dalla Legge di stabilità il requisito di “nuova attività” è rilevante solo ai fini dell’applicazione delle agevolazioni per le start-up.
Il regime forfetario viene automaticamente applicato a chi è già operativo, ossia a chi risulta titolare di redditi da professione, lavoro autonomo o impresa, in tutti i casi in cui sono rispettati i parametri previsti per l’accesso.
Le persone fisiche che intendono accedere al nuovo regime iniziando l’attività nel 2016 dovranno comunicarlo al momento della richiesta della partita IVA precisandolo nella dichiarazione di inizio di attività di presumere di avere i requisiti, in termini di ricavi e investimenti previsti.
Chi è già in attività e rispetta i nuovi parametri previsti, non dovrà esercitare nessuna opzione, in questi casi infatti, il passaggio al regime forfetario è automatico, in quanto a far testo sono i fatti concludenti.
Relativamente ai limiti dei ricavi e dei compensi, la Legge di stabilità innalza tali limiti dai 10.000 ai 15.000 euro rispetto a quelli stabiliti per il 2015. Questi variano in funzione delle categorie ATECO che individuano l’attività svolta, con una variazione nella versione 2016 del regime che va da un minimo di 25.000 euro per il settore delle costruzioni e per gli intermediari del commercio, fino ai 50.000 euro per il commercio vero e proprio.
Per i professionisti e gli autonomi di qualunque categoria è stato portato a 30.000 euro il limite precedentemente fissato a 15.000 e 20.000 euro, limite che ora è uniformato con quanto previsto in precedenza per il regime dei minimi.
Nessuna modifica invece per la redditività che oscilla tra un minimo del 40% per le attività commerciali complessivamente intese, e un massimo dell’86% per le costruzioni e altre attività immobiliari. Per le attività professionali l'aliquota è del 78%.
In merito al rispetto dei requisiti di redditività annua occorre sottolineare che questo limite va considerato in riferimento a tutte le attività professionali o di lavoro autonomo contemporaneamente svolte nello stesso anno d’imposta che debbono essere ricondotte tutte sotto lo stesso regime fiscale.
La possibilità di accesso al nuovo regime forfetario è precluso per legge a coloro che esercitano attività per le quali sono previsti specifici regimi ai fini IVA o analoghi regimi forfettari, ossia in caso di attività quali:
Questi divieti sono tassativi, per cui l’esercizio di una delle attività per le quali già si usufruisce di un regime d’imposta di tipo agevolato preclude in assoluto la possibilità di avvalersi del regime forfetario per eventuali ulteriori attività di impresa o di lavoro autonomo.
Per chi è già in attività o intende avviare un’attività professionale o di lavoro autonomo a partire dal 2016 con il regime forfetario non c’è più incompatibilità con il contemporaneo svolgimento di attività di lavoro dipendente o se si percepisce redditi assimilati.
In queste situazioni non si deve più tener conto del reddito prevalente come previsto nel 2015, ma esclusivamente dell’ammontare di reddito conseguito nell’anno precedente a quello di accesso al regime, che non può superare il tetto massimo dei 30.000 euro. Rientrano ad esempio tra i redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, da tener presenti:
Nota bene - Chi percepisce redditi di queste tipologie per importi superiori ai 30.000 euro nel 2015 non può accedere al regime forfetario, a meno che il lavoro non sia cessato.
Come stabilisce infatti la nuova lettera d-bis) del comma 57 dell’art.1 della legge 190/2014, introdotto dalla legge di stabilità 2016:
Qualunque sia la tipologia di attività bisogna tenere in considerazione i limiti relativi alle spese per il personale. È necessario infatti che le spese sostenute per dipendenti o collaboratori non superino il limite di 5.000 euro l’anno lordi.
Ricorda - Il soggetto che opera nel regime forfetario non è sostituto d’imposta e di conseguenza non è tenuto a versare l’Irpef per i collaboratori. Inoltre anche in caso di dipendenti, le somme pagate non possono essere dedotte dal reddito in maniera analitica.
Con la Legge di stabilità 2016 il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, viene definitivamente abrogato o meglio, lo stesso confluisce nel regime forfetario, mantenendo inalterate le sue caratteristiche, a partire dall’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5 per cento, nel primo anno e nei quattro successivi.
Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
Nota bene - Obbligatorio inoltre ovviamente rispettare il limite dei 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente, qualora la nuova attività sia aggiuntiva a quest’ultimo.
Per quanto riguarda la durata massima del regime con aliquota ridotta, questa va calcolata con riferimento all'anno d'imposta di avvio dell'attività e ai quattro anni successivi. La data di avvio della nuova attività ha una notevole rilevanza ai fini delle annualità per le quali è possibile godere delle agevolazioni. Per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva si intende l’effettivo inizio dell’attività. Non si fa quindi riferimento alla sola data di apertura della partita IVA, ma a quella della prima prestazione effettuata o della prima cessione di beni o fornitura di servizi.
Quadro Normativo |
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 Legge n.190 del 23 dicembre 2014 Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 |
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