Regime forfetario: nella soglia dei 30mila euro solo i redditi ordinari

Pubblicato il 16 aprile 2020

L’Agenzia torna ad esprimersi su una delle possibili cause ostative all’applicazione del regime forfetario.

Nella risposta ad interpello n. 102 del 14 aprile 2020, analizza il caso di un contribuente che esercita attività di impresa in regime forfetario e che, nel 2019, aveva conseguito anche un reddito di pensione inferiore a 30mila euro e un emolumento arretrato relativo a redditi dell'anno 2018, erogato dall'Inps.

Sommando i due importi, il reddito complessivamente percepito nel 2019 è superiore a 30.000 euro e ciò ha fatto sorgere il dubbio circa la permanenza nel regime di favore.

Regime forfetario, non rilevano i redditi a tassazione separata

L’Agenzia ricorda che la Legge di Bilancio 2020 ha modificato ulteriormente l'ambito di applicazione del regime forfetario, prevedendo - tra le altre - la nuova causa ostativa che dispone che i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro, non possono avvalersi del regime forfetario.

Nella risoluzione n. 7/E/2020, poi, l’Agenzia ha specificato che, in base al tenore letterale della norma, la suddetta causa di esclusione opera già dal periodo d'imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore alla soglia indicata.

Nel caso di specie, però, i redditi di pensione dell'anno 2019 e l’arretrato erogato dall’Inps rientrano tra gli emolumenti disciplinati dall'articolo 17 del TUIR che, in presenza di determinati requisiti, ha riservato a detti redditi il beneficio della tassazione separata.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che ai fini della determinazione del limite di 30.000 euro rilevino solo i redditi percepiti in via ordinaria, senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia.

Di conseguenza, non potendosi ricondurre gli emolumenti percepiti a quelli di lavoro dipendente e assimilato, gli stessi vanno esclusi dalla determinazione della soglia di 30mila euro e l'istante può continuare ad applicare il regime forfetario nel periodo d'imposta 2020, non essendo integrata la causa ostativa del superamento della soglia di reddito indicata.

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