Regime fiscale impatriati per riassunzione con nuovo contratto e ruolo

Pubblicato il 18 febbraio 2022

E’ possibile beneficiare del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati in caso di riassunzione in Italia, dopo un’esperienza lavorativa all’estero, se cambia il contratto e il ruolo aziendale.

Questa la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 85 del 17 febbraio 2022.

Lavoratore distaccato all’estero e assunto presso nuova società

Il caso riguarda un lavoratore distaccato all’estero nel 2016 presso una società dello stesso gruppo e, poi, assunto presso una società estera.

Il lavoratore ha ottenuto un nuovo contratto con il vecchio datore di lavoro per rientrare in Italia e per svolgere un nuovo ruolo dirigenziale, che non si pone in continuità né con quello attualmente svolto all'estero presso la sua società, né con quello che svolgeva presso la società italiana prima dell'espatrio.

L'Istante chiede di conoscere se potrà fruire del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), dal periodo d'imposta 2022 e per i quattro successi.

Impatriati con nuovo contratto di lavoro e ruolo diverso

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 85/2022, ricorda i requisiti richiesti dalla norma per accedere al regime premiale. Il lavoratore deve:

A seguito delle modifiche che hanno riguardato il regime agevolativo, dal 2019 “il beneficio non spetta nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso lo stesso datore di lavoro”, mentre spetta “nel caso in cui l'attività svolta dall'impatriato costituisca una nuova attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco”, come precisato nella circolare n. 33/2020.

Nel caso oggetto di interpello, il lavoratore distaccato che fa rientro in Italia sembra soddisfare tutti i suddetti requisiti, essendo nuovamente assunto con nuovo contratto e ruolo. Pertanto, conclude l’Amministrazione finanziaria, l'autonomia dei rapporti contrattuali all'interno del gruppo societario non è di per sé ostativa alla fruizione del beneficio in esame.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy