E’ possibile beneficiare del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati in caso di riassunzione in Italia, dopo un’esperienza lavorativa all’estero, se cambia il contratto e il ruolo aziendale.
Questa la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 85 del 17 febbraio 2022.
Il caso riguarda un lavoratore distaccato all’estero nel 2016 presso una società dello stesso gruppo e, poi, assunto presso una società estera.
Il lavoratore ha ottenuto un nuovo contratto con il vecchio datore di lavoro per rientrare in Italia e per svolgere un nuovo ruolo dirigenziale, che non si pone in continuità né con quello attualmente svolto all'estero presso la sua società, né con quello che svolgeva presso la società italiana prima dell'espatrio.
L'Istante chiede di conoscere se potrà fruire del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), dal periodo d'imposta 2022 e per i quattro successi.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 85/2022, ricorda i requisiti richiesti dalla norma per accedere al regime premiale. Il lavoratore deve:
trasferire la residenza nel territorio dello Stato;
non essere stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
svolgere l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano
essere in possesso di un titolo di laurea e abbia svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più;
aver svolto "continuativamente" un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
A seguito delle modifiche che hanno riguardato il regime agevolativo, dal 2019 “il beneficio non spetta nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso lo stesso datore di lavoro”, mentre spetta “nel caso in cui l'attività svolta dall'impatriato costituisca una nuova attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco”, come precisato nella circolare n. 33/2020.
Nel caso oggetto di interpello, il lavoratore distaccato che fa rientro in Italia sembra soddisfare tutti i suddetti requisiti, essendo nuovamente assunto con nuovo contratto e ruolo. Pertanto, conclude l’Amministrazione finanziaria, l'autonomia dei rapporti contrattuali all'interno del gruppo societario non è di per sé ostativa alla fruizione del beneficio in esame.
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