Regime fiscale di vantaggio. Recupero delle ritenute subite per errore

Pubblicato il 01 agosto 2013


L'Amministrazione finanziaria indica ai contribuenti aderenti al regime fiscale di vantaggio come recuperare le ritenute subite, per errore, sulle somme versate con bonifico per beneficiare di detrazioni sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. La risoluzione n. 47/E, del 5 luglio 2013, evidenziando la mancanza di un'apposita casella per detrarre l'erroneo prelievo, introduce la possibilità di utilizzare, in via eccezionale, il modello Unico PF 2013.

Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex Regime dei minimi)


Introdotto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n.111/2011, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità è riservato alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012, ovvero che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, e che possiedono determinati requisiti fissati dall’articolo 1, commi da 96 a 99, L. n. 244/2007 e dall’articolo 2, decreto ministeriale 2 gennaio 2008.


Il regime fiscale di vantaggio prevede l'applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, ridotta al 5 per cento, sul reddito imponibile, determinato ai sensi dell’articolo 1, commi 104 e 108 della legge n. 244 del 2007 e dell’articolo 4 del decreto 2 gennaio 2008.

I ricavi e i compensi relativi al reddito in discorso non devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione, dalla quale emerga che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva (provvedimentoAgenziadelle Entrate n. 185820 del 22 dicembre 2011).


Vista l'esistenza di questa disciplina, nel quadro LM di Unico PF 2013 (dedicato ai soggetti ammessi al regime di vantaggio) non è presente una casella attraverso cui scomputare eventuali ritenute subite.


Ritenute sui bonifici


I contribuenti che effettuano i bonifici per ottenere la deducibilità degli oneri o la detrazione d'imposta sono tenuti, al momento dell'accredito dei pagamenti, a versare anche la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito (D.L. n. 78/2010 e provvedimento dell'agenzia delle Entrate n.94288del 30 giugno 2010).


I bonifici, su cui grava la ritenuta, devono riguardare:

< spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio (L. n. 449/1997, articolo 1)


< spese per interventi di risparmio energetico (L. 296/2006, articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347).


La ritenuta è operata da banche e Poste Italiane, quali soggetti che ricevono i bonifici e come sostituti d'imposta, nella misura del 4 per cento.


E' però emersa una problematica, alla cui soluzione è dedicata la risoluzione n. 47/E del 5 luglio 2013. Alcune banche, nonostante il disposto che libera i soggetti in regime di vantaggio dal versare ritenute d'acconto, hanno comunque applicato il prelievo del 4% alle somme dei bonifici emessi da questi contribuenti per beneficiare delle detrazioni di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio nonché di risparmio energetico.


L'agenzia delle Entrate afferma che la ritenuta non andava effettuata nei confronti di quei soggetti che avevano rilasciato, a banche o poste, la richiesta dichiarazione attestante l'assoggettamento ad imposta sostitutiva.


Le istruzioni per lo scomputo


Di norma, per la restituzione di somme non dovute, il contribuente deve percorrere la strada dell'istanza di rimborso – art. 38, D.P.R. n. 602/1973 – che comporta il decorso di un notevole lasso di tempo sia per effettuare la procedura che per ottenere la restituzione.


La risoluzione n. 47/2013, per quanto riguarda il periodo di imposta 2012, indica una via alternativa, percorribile qualora le ritenute erroneamente operate siano state certificate dal sostituto di imposta attraverso il modello 770.


Infatti si consente, in via eccezionale, ai contribuenti che si trovano nella suddetta situazione, di scomputare le ritenute in sede di dichiarazione Unico PF 2013.


I passi a seguire sono:


1.
valorizzare con il codice “1” il campo “Situazioni particolari”, posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro “Firma della dichiarazione”,


2.
riportare le ritenute relative ai bonifici nel quadro RS, rigo RS33 (compilando solo colonna 2), ordinariamente dedicato alle ritenute cedute da consorzi d’imprese (indicare le ritenute nella colonna 2, senza compilare la colonna 1),


3.
scomputare le ritenute nel quadro LM, rigo LM13, oppure nel quadro RN, rigo RN32, colonna 4.


Si fa presente che la soluzione prospettata dall'agenzia delle Entrate è applicabile al solo caso dei contribuenti che hanno subito la ritenuta da parte di banche e poste, lasciando ad altri soggetti che hanno comunque subito erroneamente le ritenute, l'obbligo di dover presentare istanza di rimborso.

NORME E PRASSI

- D.L. n. 98/2011

- D.L. n. 78/2010

- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 185820 del 22 dicembre 2011

- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 94288 del 30 giugno 2010

- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 47 del 5 luglio 2013

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