L'Amministrazione finanziaria indica ai contribuenti aderenti al regime fiscale di vantaggio come recuperare le ritenute subite, per errore, sulle somme versate con bonifico per beneficiare di detrazioni sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. La risoluzione n. 47/E, del 5 luglio 2013, evidenziando la mancanza di un'apposita casella per detrarre l'erroneo prelievo, introduce la possibilità di utilizzare, in via eccezionale, il modello Unico PF 2013.
Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex Regime dei minimi)
Introdotto
dall’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla
legge n.111/2011, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile
e
lavoratori in mobilità è riservato alle persone fisiche che
intraprendono
un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012, ovvero
che l’hanno
intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, e che possiedono
determinati
requisiti fissati dall’articolo 1, commi da 96 a 99, L. n. 244/2007 e
dall’articolo 2, decreto ministeriale 2 gennaio 2008.
Il regime
fiscale di vantaggio prevede l'applicazione dell’imposta sostitutiva
delle
imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, ridotta al
5 per
cento, sul reddito imponibile, determinato ai sensi dell’articolo 1,
commi 104
e 108 della legge n. 244 del 2007 e dell’articolo 4 del decreto 2
gennaio 2008.
I ricavi e i compensi relativi al reddito in discorso non devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione, dalla quale emerga che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva (provvedimentoAgenziadelle Entrate n. 185820 del 22 dicembre 2011).
Vista
l'esistenza di questa disciplina, nel quadro LM di Unico PF 2013
(dedicato ai
soggetti ammessi al regime di vantaggio) non è presente una casella
attraverso
cui scomputare eventuali ritenute subite.
Ritenute
sui bonifici
I
contribuenti che effettuano i bonifici per ottenere la deducibilità
degli oneri
o la detrazione d'imposta sono tenuti, al momento
dell'accredito dei
pagamenti, a versare anche la ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul
reddito (D.L. n. 78/2010 e provvedimento dell'agenzia delle Entrate n.94288del 30 giugno 2010).
I bonifici,
su cui grava la ritenuta, devono riguardare:
< spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio (L. n. 449/1997, articolo 1)
< spese per interventi di risparmio
energetico (L. 296/2006, articolo 1, commi 344, 345, 346 e
347).
La
ritenuta è operata da banche e Poste Italiane,
quali soggetti che
ricevono i bonifici e come sostituti d'imposta, nella misura del 4 per
cento.
E' però emersa una problematica, alla cui
soluzione è dedicata la risoluzione n.
47/E del 5 luglio 2013. Alcune banche,
nonostante il disposto che
libera i soggetti in regime di vantaggio dal versare ritenute
d'acconto, hanno
comunque applicato il prelievo del 4% alle somme dei bonifici
emessi da
questi contribuenti per beneficiare delle detrazioni di spese per
interventi di
recupero del patrimonio edilizio nonché di risparmio energetico.
L'agenzia
delle Entrate afferma che la ritenuta
non andava effettuata nei confronti di quei soggetti che avevano
rilasciato, a
banche o poste, la richiesta dichiarazione attestante l'assoggettamento
ad
imposta sostitutiva.
Le
istruzioni per lo scomputo
Di norma,
per la restituzione di somme non dovute, il contribuente deve
percorrere la
strada dell'istanza di rimborso – art. 38, D.P.R. n. 602/1973 – che
comporta il
decorso di un notevole lasso di tempo sia per effettuare la procedura
che per
ottenere la restituzione.
La
risoluzione n. 47/2013, per quanto riguarda il periodo di
imposta 2012,
indica una via alternativa, percorribile qualora le ritenute
erroneamente
operate siano state certificate dal sostituto di imposta attraverso il
modello
770.
Infatti si consente, in via eccezionale, ai
contribuenti che si trovano nella suddetta situazione, di scomputare le
ritenute in sede di dichiarazione Unico PF 2013.
I passi a
seguire sono:
1. valorizzare
con il codice “1” il campo “Situazioni
particolari”, posto nel frontespizio della dichiarazione, in
corrispondenza del
riquadro “Firma della dichiarazione”,
2. riportare le
ritenute relative ai bonifici nel quadro
RS, rigo RS33 (compilando solo colonna 2), ordinariamente dedicato alle
ritenute cedute da consorzi d’imprese (indicare le ritenute nella
colonna 2,
senza compilare la colonna 1),
3. scomputare le
ritenute nel quadro LM, rigo LM13,
oppure nel quadro RN, rigo RN32, colonna 4.
Si fa
presente che la soluzione prospettata dall'agenzia delle Entrate è
applicabile
al solo caso dei contribuenti che hanno subito la ritenuta da parte di
banche e
poste, lasciando ad altri soggetti che hanno comunque subito
erroneamente le
ritenute, l'obbligo di dover presentare istanza di rimborso.
NORME E PRASSI |
- D.L. n. 98/2011 - D.L. n. 78/2010 - Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 185820 del 22 dicembre 2011 - Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 94288 del 30 giugno 2010 - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 47 del 5 luglio 2013 |
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