Il sopravvenuto regime di procedibilità a querela non opera come abolitio criminis, capace di prevalere per la sua funzione abrogatrice sul giudicato e di determinare la revoca della sentenza di condanna in sede esecutiva.
E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione, Prima sezione penale, con sentenza n. 1628 del 16 gennaio 2020, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso promosso da un imputato, condannato, nel merito, per appropriazione indebita.
Questi aveva chiesto la revoca della sentenza emessa nei suoi confronti, in considerazione dell’intervenuta modifica del regime di procedibilità dell’azione penale in ordine al delitto lui contestato (di cui all’art. 646 c.p.), ad opera del D. Lgs. n. 36/2018 che ne ha sancito la procedibilità a querela.
Sulla condanna, tuttavia, si era già formato il giudicato e per questo le sue doglianze sono state ritenute infondate.
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