Regime di adempimento collaborativo, modalità estese al 2020 e 2021

Pubblicato il 27 ottobre 2020

Confermate le scelte dell’Agenzia delle Entrate in materia di cooperative compliance anche per gli anni successivi a quelli di conclusione della fase di prima applicazione e, quindi, per il 2020 e 2021.

Radicata presso l’ufficio Adempimento collaborativo della Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Grandi Contribuenti la competenza, in via esclusiva, per l’esercizio dei poteri istruttori.

Questi, in sintesi, gli aspetti salienti del provvedimento del Direttore delle Entrate Ruffini, recante: “Disposizioni per l'attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128”.

La finalità del provvedimento è quella di rispondere ad esigenze di efficacia, efficienza, economicità e continuità dell’azione amministrativa nonché di coerenza con le indicazioni OCSE in materia di cooperative compliance.

Ufficio Adempimento collaborativo della Divisione Contribuenti: competenze per i controlli

L’Agenzia delle Entrate con il recente documento di prassi, oltre ad estendere le modalità di applicazione del regime di compliance, ha voluto concentrare, anche per gli anni 2020 e 2021, le competenze per i controlli e per le attività relative al regime, oltre all’esercizio dei poteri istruttori, all’Ufficio Adempimento collaborativo della direzione centrale Grandi contribuenti.

Nello specifico, la competenza per l’esercizio dei poteri istruttori finalizzati all’acquisizione di dati e notizie utili ai fini del controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi al regime, viene accentrata presso un Ufficio specializzato che gode di una visuale di estrema trasparenza sulla operatività aziendale e sui rischi fiscali a essa sottesi.

L’Ufficio, a regime, sarà in grado di massimizzare il beneficio della conoscenza profonda del contribuente e dei suoi sistemi di controllo del rischio fiscale. Tuttavia, resta ferma, anche per i periodi d’imposta in cui è operante il regime di adempimento collaborativo, la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il controllo formale e per la rettifica delle dichiarazioni presentate.

Regime di adempimento collaborativo, cosa è?

Si ricorda brevemente che è stato l’articolo 3 del Dlgs n. 128/2015 ad introdurre nel nostro ordinamento un regime di adempimento collaborativo, al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

L’obiettivo è quello di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione e contribuente per aumentare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti, da perseguire tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Il contribuente vi aderisce sempre in maniera volontaria, se in possesso di alcuni specifici requisiti soggettivi di accesso.

Il regime comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle Entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

La valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali si concretizza attraverso due fasi:

Con decreto MEF del 30 dicembre 2016 è stato fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo, mentre con il successivo decreto ministeriale del 30 marzo 2020 sono stati individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime della cooperative compliance, per gli anni 2020 e 2021, ampliando la possibilità di accesso ai contribuenti con volume di affari e ricavi non inferiore a cinque miliardi di euro.

Il nuovo provvedimento agenziale del 22 ottobre interviene sulla fase di prima applicazione, confermando le scelte organizzative già fatte per essa ed estendendo le stesse anche agli anni successivi a quelli di conclusione della fase di prima applicazione.

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