Redditometro. Nullo l’accertamento fondato sull’accollo di un debito

Pubblicato il 11 settembre 2014 Nell’ambito di applicazione del cosiddetto redditometro, ai fini dell’accertamento sintetico, l’Amministrazione finanziaria per dimostrare l’effettivo sostenimento di spese per incrementi patrimoniali non può basarsi esclusivamente sull’accollo di un debito da parte del contribuente, ma deve verificare l’effettiva erogazione della spesa da parte dello stesso in un preciso momento/arco temporale.

L’accollo del debito, infatti, non è espressione dell’effettiva e attuale capacità economica del contribuente come lo sono, invece, i singoli atti di estinzione dell’obbligazione accollata.

Pertanto, è da considerare nullo l’atto di accertamento del Fisco se l’Amministrazione non riesce a dimostrare l’avvenuto versamento del prezzo di acquisto del bene da parte del contribuente.

La precisazione giunge dalla sentenza n. 19030 del 10 settembre della Suprema Corte di cassazione.

Accollo del debito non equivale a versamento di denaro

I Giudici di legittimità ritengono insufficienti le prove raccolte dall’Amministrazione finanziaria, ai fini del metodo di accertamento sintetico, non costituendo l’accollo un modo di estinzione delle obbligazioni (diverso dall’adempimento), a differenza della compensazione, che è sicuramente idonea a rivelare una corrispondente capacità economica.

Affinchè l’accertamento sia valido, il Fisco deve dimostrare il sostenimento di una spesa in uno o più periodi d’imposta ed applicare, così, il metodo di accertamento sintetico in relazione agli anni interessati.
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