Redditometro, chiarimenti dopo i rilievi del Garante della privacy

Pubblicato il 12 marzo 2014 Porta la data dell’11 marzo 2014 la circolare n. 6/E dell’Agenzia delle entrate, che recepisce le indicazioni fornite dal Garante della privacy nel parere del 21 novembre 2013, in merito al trattamento dei dati personali effettuato ai fini dell’accertamento sintetico per la corretta applicazione del redditometro.

Così, le precedenti istruzioni operative rese con la circolare n. 24/2013 subiscono alcune precisazioni, essendo state incorporate le prescrizioni relative all’individuazione della reale situazione familiare del contribuente e quelle per la determinazione degli elementi di capacità contributiva.

Nella nuova versione del redditometro, che dopo quattro anni di attesa (dal Dl 31 maggio 2010) sta per prendere il via, dunque, si adotteranno maggiori garanzie nella selezione dei soggetti da controllare; le spese Istat non concorreranno più alla selezione dei contribuenti; si porrà l'attenzione sulla famiglia fiscale e non sulle semplici risultanze anagrafiche.

Spese Istat

La circolare agenziale precisa che le spese Istat non concorreranno più né alla selezione del contribuente né formeranno oggetto del contraddittorio.
Le voci di spesa collegate ai valori medi statistici potranno essere, comunque, monitorate e potranno concorrere alla ricostruzione sintetica del reddito solo nel caso in cui gli uffici già dispongano nei loro database di tali valori puntuali: ossia l’Anagrafe tributaria è già in possesso delle suddette voci di spesa perché comunicate dal contribuente, per esempio mediante lo spesometro. Analogamente, anche le spese per elettrodomestici e arredi saranno considerate dal Fisco solo per gli importi corrisposti per spese effettivamente risultanti dai dati disponibili.

Famiglia fiscale

Gli uffici sono chiamati ad effettuare una verifica preventiva della famiglia fiscale del contribuente selezionato, prima di invitarlo al contraddittorio. Il contribuente deve essere valutato nell’ambito della cosiddetta famiglia fiscale” che può non coincidere con la “famiglia anagrafica”. È necessario così fare i dovuti riscontri sulla sua situazione familiare, aggiornando la composizione del nucleo familiare. In tal modo, si potrà evitare di prendere in considerazione coloro che, con il reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, giustificano l'apparente scostamento individuale.

Fitto figurativo

Sempre secondo il parere del Garante, il “fitto figurativo” deve essere attribuito solo dopo la fase di selezione del contribuente e quindi tale elemento non rileva ai fini della scelta stessa. L’Agenzia al riguardo specifica che, in sede di contraddittorio, il contribuente potrà rappresentare la sua reale condizione abitativa, sostituendo la spesa per “fitto figurativo” con la determinazione delle “spese per elementi certi” connesse alle caratteristiche dell’immobile di cui dispone.
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