Con la risoluzione n. 92/E del 30 ottobre, l'Amministrazione finanziaria risponde ad un interpello sollevato da una compagnia di assicurazioni, i cui dipendenti sono soliti svolgere trasferte, utilizzando la propria vettura, anche fuori del territorio comunale. Si chiedeva di conoscere l'esatto trattamento fiscale da applicare ai rimborsi chilometrici erogati ai propri dipendenti, che fanno uso dell’autovettura personale per effettuare mansioni in trasferta.
La soluzione prospettata dall'Agenzia è in linea con i precedenti orientamenti di prassi e fa riferimento a quanto espressamente disciplinato dal Tuir. Secondo l'Agenzia, infatti, tutte le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per il lavoratore reddito di lavoro dipendente, salvo quanto stabilito dai commi 2 e seguenti dell’articolo 51 del Tuir.
Pertanto, secondo la risoluzione tutte le indennità corrisposte per le trasferte all'interno del comune concorrono a formare il reddito tassabile, mentre per le trasferte fuori del territorio comunale sono previsti tre diversi sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso (analitico, forfetario o misto) scelto, e non è possibile individuare diversi sistemi di calcolo degli importi che non concorrono al reddito.
Le somme, dunque, corrisposte come indennità per prestazioni lavorative fuori dal comune sono esenti da imposizione a condizione che l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle Tabelle ACI, tenuto conto del tipo di auto utilizzata e della distanza percorsa.
A questo proposito si distinguono due casi.
Nel caso in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria abitazione, la sede della missione risulti inferiore a quella calcolata partendo dalla sede di lavoro, il rimborso chilometrico ricevuto è da considerare non imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 5 del Tuir. Viceversa, quando, invece, la distanza fra la residenza del dipendente e il luogo della missione è maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, la differenza, se rimborsata, dovrà essere considerata reddito imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir
Per l'esenzione dalla tassazione - conclude l'Agenzia - dunque, si riconferma la tesi del minor percorso svolto.
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