L’Ufficio finanziario può rettificare il valore delle rimanenze iniziali relative a un periodo d’imposta senza modificare anche le rimanenze finali relative al periodo precedente.
In tema di determinazione del reddito d’impresa, trova applicazione il principio della cosiddetta “continuità di bilancio”, sancito dall’art. 92 del DPR n. 917/1986.
Questa disposizione espressamente prevede: “Le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono e esistenze iniziali dell’esercizio successivo”.
Ne consegue che le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali di quello successivo, fermo restando il potere dell’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, di rideterminare il valore delle rimanenze medesime.
La norma esaminata, deve essere posta in relazione con l’art. 110, comma 8, del TUIR, secondo cui “La rettifica da parte dell’ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi precedenti”.
In tale ipotesi, l’Ufficio deve tener conto delle rettifiche operate e deve procedere a modificare di conseguenza le valutazioni relative agli esercizi successivi.
L’art. 110, quindi, sancisce il principio della continuità dei valori di bilancio, ponendo l’obbligo a carico dell’Ufficio accertatore di tenere conto del maggior valore attribuito alle rimanenze anche negli esercizi successivi.
Nel caso, tuttavia, in cui l’Amministrazione finanziaria abbia accertato l’insussistenza di parte delle rimanenze iniziali di magazzino, ben può la stessa incidere sulle stesse, senza che vi sia violazione del principio della continuità dei valori di bilancio.
Infatti, se è vero che, in caso di rettifica del valore delle rimanenze finali di un esercizio, l’Ufficio deve provvedere automaticamente a rettificare e riliquidare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo, non è tuttavia vero il contrario.
In altri termini, accertate dall’Agenzia le rimanenze iniziali di un esercizio, non per questo devono essere considerate dello stesso valore anche le giacenze dell’esercizio precedente.
Così la Corte di cassazione con ordinanza n. 17312 del 17 giugno 2021, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione pronunciata dai giudici di merito in una controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento per maggiori Ires, Iva e Irap notificato ad una Srl, a seguito di rettifica di rimanenze iniziali relative a un esercizio, senza procedere alla rettifica delle dichiarazioni precedenti.
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