L’INPS, con messaggio n. 2277 del 7 giugno 2018, ha illustrato gli indirizzi ministeriali in materia di rinuncia al beneficio e di domande di Reddito di Inclusione non accolte per sussistenza di attività lavorativa dipendente non dichiarata.
Con nota prot. 6176/2018, il Ministero del lavoro, premettendo che il Reddito di Inclusione è destinato ai nuclei familiari ed è subordinato alla sottoscrizione del progetto personalizzato da parte dei componenti dello stesso, ha ritenuto necessario, per considerare valida la rinuncia al beneficio, che l'amministrazione comunale competente alla presa in carico del nucleo familiare accerti, nelle modalità dalla stessa ritenute più adeguate, la volontà da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare di rinunciare al beneficio.
Per cui l’istanza di rinuncia al beneficio va presentata presso il Comune dove è stata inoltrata domanda di ReI, Comune competente alla verifica della volontà da parte di tutti i componenti del nucleo di rinunciare al beneficio.
In caso di positivo accertamento dell’unanime volontà di rinunciare al Reddito di inclusione, la stessa dovrà essere comunicata dal Comune stesso all’Istituto, attraverso apposite utility procedurali il cui rilascio verrà comunicato con successivo messaggio.
La rinuncia opererà dal momento della presentazione dell'istanza al Comune e fatti salvi i diritti già maturati.
Alcune domande di ReI sono state respinte poiché è stato rilevato lo svolgimento di attività lavorativa da parte di un componente del nucleo al momento della presentazione della domanda, a fronte di attestazione, nel quadro D della stessa, che “nessun componente del nucleo familiare svolge attività lavorativa”.
Tali respingimenti sono spesso imputabili alla mancanza, nell’archivio UNILAV, della comunicazione obbligatoria di cessazione di una precedente attività lavorativa, cessazione spesso risalente negli anni.
In tali casi le strutture territoriali dell’Istituto hanno invitato l’utenza interessata a sollecitare, presso gli ex datori di lavoro, la trasmissione della predetta comunicazione ed in alcuni casi si è riscontrata l’effettiva impossibilità di provvedere alla trasmissione tardiva della stessa, a causa della cessazione dell’attività da parte dell’azienda interessata, anche a seguito di procedure concorsuali già concluse.
Pertanto, con nota prot. 6223/2018, il Ministero ha ritenuto che nel caso di specie l’INPS possa valutare l’effettiva conclusione del rapporto lavorativo, verificando l’effettiva cessazione dell'attività dell'azienda interessata, valutando tutte le informazioni presenti nei propri archivi o anche eventuale documentazione presentata dal cittadino, facendo salva la decorrenza originaria della prestazione.
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