L'INPS, come anticipato nel messaggio n. 1378 del 1° aprile 2021, illustra nel dettaglio la disciplina contenuta nel decreto Sostegni (articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) sul reddito di emergenza con la circolare n. 61 del 14 aprile 2021.
Il Reddito di emergenza è una misura "residuale" di sostegno economico in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Istituita nel 2020 dal decreto Rilancio (articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e a più riprese confermata dai decreti emergenziali successivi (decreto Agosto e decreto Ristori), la misura viene riproposta anche nel 2021 con le seguenti, rilevanti, novità:
1) vengono modificati i requisiti per l’accesso per i nuclei familiari in condizione di difficoltà (articolo 12, comma 1);
2) viene ampliata la platea dei beneficiari a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI e la DIS-COLL. In questo caso il destinatario del Rem non è più il nucleo familiare, ma il singolo beneficiario in possesso dei requisiti previsti dal decreto Sostegni (articolo 12, comma 2).
I nuclei familiari possono accedere al Rem se in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda (articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021):
Il Rem è una misura residuale rispetto alle altre misure COVID-19. Esso può essere erogato, in presenza di tutti i requisiti di legge, solo quando nessuno dei membri del nucleo richiedente abbia già usufruito delle altre indennità emergenziali.
Incompatibilità
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Specifiche
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Indennità COVID-19 di cui all'articolo 10 del decreto Sostegni
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Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle seguenti indennità appartenenti alle seguenti categorie:
- soggetti che hanno beneficiato delle indennità del decreto Ristori:
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali ;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
- lavoratori intermittenti
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio ;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori del settore dello sport.
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Prestazioni pensionistiche
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Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di titolari di pensione diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, indipendentemente dall’importo del trattamento pensionistico percepito.
Si sottolinea che il requisito è verificato al momento della presentazione della domanda
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Redditi da lavoro dipendente
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Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di uno o più membri titolari, al momento della presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. |
Reddito e la pensione di cittadinanza
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Rem di cui all’articolo 12, comma 2
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Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di uno o più titolari di Rem in quanto ex percettori di NASpI o DIS-COLL
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La verifica in ordine alle incompatibilità avviene “nella fase conclusiva” dell’istruttoria della domanda.
Il decreto Sostegni riconosce il Rem anche a chi, pur non avendo i requisiti prima indicati, ha terminato di ricevere le prestazioni NASpI e DIS-COLL nel periodo a dal 1° luglio 2020 al 28 febbraio 2021 ed è in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge.
L'INPS chiarisce che la NASpI e la DIS-COLL devono essere interamente godute e terminate all’interno del periodo 1° luglio 2020 - 28 febbraio 2021.
Il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL, al momento della presentazione della domanda, deve:
In merito ai requisiti di compatibilità l'INPS conferma quanto detto per i nuclei familiari specificando solo che:
Inoltre il Rem in oggetto è incompatibile con il Rem per i nuclei familiari di cui all’articolo 12, comma 1 e con la titolarità, al 23 marzo 2021, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Il Rem è erogato per tre mensilità: marzo, aprile e maggio 2021 mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.
Il beneficio economico del Rem erogato ai nuclei familiari (articolo 12, comma 1) è determinato moltiplicando 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. L'importo di ciascuna quota va da 400 euro a 800 euro (840 euro in presenza di componenti disabili o non autosufficienti).
Se erogato a chi ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL il beneficio è riconosciuto nella misura fissa mensile di 400 euro.
La domanda di Rem va presentata all’Inps, esclusivamente on line, entro il 30 aprile 2021, attraverso:
- il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN già in possesso, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli Istituti di Patronato.
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