Se il requisito utile alla prosecuzione del Reddito di cittadinanza è maturato prima della settima mensilità o nel mese successivo, la prestazione continuerà ad essere erogata automaticamente e senza bisogno di presentare nuova domanda. Domanda che invece sarà necessario presentare laddove il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione o la DSU venga presentata successivamente alla intervenuta sospensione.
Lo rende noto l’INPS con il messaggio n. 3510 del 6 ottobre 2023 con il quale l’Istituto si sofferma su alcuni importanti step nella procedura di gestione del Reddito di cittadinanza sospeso per fruizione di 7 mensilità nel 2023.
Va innanzitutto ricordato che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il Reddito di cittadinanza è riconosciuto nel limite massimo di 7 mensilità.
La fruizione della prestazione prosegue fino a dicembre 2023 esclusivamente in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza, minorenni o persone con almeno 60 anni di età, compresi i percettori di Pensione di cittadinanza (legge 29 dicembre 2022, n. 197, cd. legge di Bilancio 2023, decreto - legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni con legge 3 luglio 2023, n. 85, cd. decreto lavoro, comunicato stampa del 28 luglio 2023, messaggio INPS n. 2835 del 31 luglio 2023).
Coloro che dovessero trovarsi in una situazione di particolare disagio sociale e che siano difficilmente collocabili all’interno di un percorso di attivazione lavorativa del Supporto per la formazione e il lavoro, operativo dal 1° settembre 2023, possono essere presi in carico dai servizi sociali entro il termine di 7 mesi e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2023, continuando a fruire della prestazione fino al 31 dicembre 2023.
NOTA BENE: Con riguardo alla situazione di disabilità, il Ministero del Lavoro e delle Politiche (nota n. 13254 del 29 settembre 2023), ha avuto modo di chiarire che sussiste il diritto alla valutazione da parte dei servizi sociali per l’eventuale prosecuzione della fruizione del reddito fino al 31 dicembre 2023 anche per i nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza con componenti con grado di invalidità compreso tra il 45 e il 66%.
Casi particolari
Come si regola l’INPS e cosa deve fare il beneficiario del Reddito di cittadinanza in caso di maturazione dei requisiti legittimanti la prosecuzione della prestazione fino al 31 dicembre 2023 prima o dopo la sospensione della stessa?
A fornire la risposta al quesito è il messaggio n. 3510 del 6 ottobre 2023.
L’INPS chiarisce che:
1) se il requisito anagrafico (ad esempio, il compimento dei 60 anni di un componente del nucleo) utile alla prosecuzione della fruizione della misura matura prima della settima mensilità o nel mese successivo, l’erogazione del Reddito di cittadinanza prosegue senza soluzione di continuità. L’erogazione del beneficio prosegue automaticamente, senza soluzione di continuità, anche in caso si sia verificato un nuovo evento (ad esempio, nascita di un figlio o presenza di nuova disabilità accertata) e la nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è presentata entro il settimo mese di fruizione del Reddito di cittadinanza o in quello successivo.
2) se invece il requisito matura successivamente al primo mese di sospensione (ad esempio, prestazione sospesa a luglio 2023 e requisito maturato a settembre 2023) o la DSU è presentata successivamente alla intervenuta sospensione, è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza. L’erogazione della prestazione decorre, in tal caso, dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
NOTA BENE: Non è necessario presentare una nuova domanda per il ripristino della misura in caso di presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali, da comunicare all’INPS, tramite la piattaforma GePI, entro il termine del 31 ottobre 2023, fatto salvo il caso di conclusione dei 18 mesi di durata della erogazione del beneficio.
Infine, in caso di perdita del requisito per la prosecuzione del Reddito di cittadinanza (ad esempio, per variazione del nucleo, per decesso o per compimento della maggiore età di un componente), la fruizione del beneficio per il nucleo familiare cessa entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento.
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