Scatta la decadenza dal RdC nel caso in cui il beneficiario, tenuto alla stipula del patto per il lavoro, non accetti almeno una di tre “offerte di lavoro congrue” segnalate dal servizio per l’impiego ovvero, in caso di rinnovo del RdC, non accetti la prima offerta congrua utile. A tal fine, l’offerta di lavoro può definirsi congrua se rispetta i seguenti principi:
Con la circolare n. 3 del 15 novembre 2019, l'ANPAL fornisce ai Centri per l'Impiego le istruzioni operative per l’attuazione del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone), istitutivo del RdC.
I soggetti beneficiari del RdC sono convocati dal CpI competente ai fini del primo appuntamento e della stipula del patto per il lavoro. Il termine per la convocazione è di 30 giorni dal riconoscimento del beneficio economico.
Allo scopo di agevolare le operazioni dei funzionari del CpI, il Sistema informativo del RdC effettuerà automaticamente la verifica di sussistenza delle condizioni previste e su tale base l’ANPAL metterà a disposizione di questi ultimi specifiche liste delle persone da convocare.
Nel corso del primo appuntamento, il beneficiario deve:
Dopodiché l’operatore del CpI procede alla profilazione qualitativa e alla stipula del patto per il lavoro, ovvero, nel caso in cui si ravvisi nel nucleo familiare del beneficiario la presenza di particolari criticità che rendano difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo, inviare il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto alla povertà.
Firmando il patto per il lavoro, il titolare del RdC è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".