Reddito di cittadinanza: al via controlli incrociati

Pubblicato il 06 giugno 2022 an image

In arrivo controlli più serrati sul Reddito di cittadinanza (RdC).

INPS e Ministero della Giustizia hanno siglato infatti un protocollo che consente, dallo scorso 1° giugno, lo scambio di informazioni utili ai fini dei controlli sulla concessione e sulla revoca del Reddito di cittadinanza.

L'INPS, con il comunicato stampa del 1° giugno, ha reso noto che le verifiche riguarderanno sia i richiedenti sia i percettori di RdC.

L'Istituto invierà al Ministero della Giustizia un elenco dei soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza, che verrà costantemente aggiornato. Il Ministero controllerà, per i nominativi riportati nell'elenco, la presenza, nel Casellario Centrale, di condanne con sentenza passata in giudicato da meno di 10 anni per i reati per i quali il legislatore espressamente prevede la revoca del beneficio.

Reddito di cittadinanza: reati ostativi

I reati oggetto di monitoraggio parte di INPS e Ministero della Giustizia sono quelli previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come integrato dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 74, legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Più nel dettaglio, la norma citata dispone la revoca del beneficio del RdC in caso di condanna in via definitiva per i seguenti reati:

Reddito di cittadinanza: revoca

Alla condanna in via definitiva per i reati su elencati (e alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti) consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio, disposta dall'INPS con efficacia retroattiva.

Il beneficiario del Reddito di cittadinanza è tenuto a restituire l'indebito.

Il Reddito di cittadinanza non può essere nuovamente richiesto prima che siano passati 10 anni dalla condanna.

Reddito di cittadinanza: effetti della revoca

Tra gli effetti secondari, ma altrettanto importanti, della revoca del Rdc, si ricorda che la stessa comporta l’interruzione del riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU sulla Carta Rdc. Pertanto, qualora continuasse a sussistere il diritto alla percezione dell’assegno unico e universale, gli aventi titolo sono tenuti a presentare domanda di AUU con decorrenza dalla mensilità successiva alla cessazione del Rdc.

Inoltre, in caso di riconoscimento del beneficio addizionale per l’autoimprenditorialità (pari a 6 mensilità del Rdc in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4) a favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i 12 odici mesi di fruizione del beneficio, la revoca “sanzionatoria” della prestazione principale di Rdc comporta automaticamente l’iscrizione a indebito delle somme erogate a titolo di beneficio addizionale.

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