Finalmente il Dlgs n. 84/2005 elimina le incertezze sul rimborso al contribuente nazionale delle ritenute subite da parte dello Stato erogatore degli interessi: l'articolo 10 del decreto prevede, infatti, che per la tassazione del risparmio transfrontaliero il contribuente nazionale, anche in deroga ai principi stabiliti, in materia di credito di imposta, dall'articolo 165 del Tuir possa ottenere il rimborso totale (o la compensazione con altri tributi) delle citate ritenute.
L'attuazione della direttiva risparmio col Dlgs n. 84/05 crea invece dubbi in relazione allo scambio di informazioni tra Stati, che riguarda solo gli interessi derivanti da crediti ed i proventi che provengono da quote di fondi comuni d'investimento il cui patrimonio sia investito in crediti. Sono esclusi i proventi di altri strumenti finanziari come le azioni, i contratti assicurativi o previdenziali, quelli derivati. In ipotesi di vendita dei titoli può verificarsi che il flusso di informazioni proveniente dall'estero non coincida con l'ammontare dei redditi effettivamente imponibili in Italia. In questo caso il Fisco italiano potrebbe pretendere che sia il contribuente nazionale a spiegare la differenza; un onere che appare impossibile da soddisfare.
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