E approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023, il testo definitivo della Legge 9 agosto 2023, n. 111, relativa alla delega per la riforma fiscale.
Come già annunciato molte volte, si tratta di un disegno ambizioso, tendente a porre mano a numerosi istituti e principi del dritto tributario.
Nel contributo che segue si analizzeranno le variazioni che riguardano la tassazione dei redditi di natura finanziaria. Ma prima si riporta una breve disamina sull’attuale costruzione dell’imposta.
L’ultima revisione apportata sui redditi di natura finanziaria risale al 1997 in cui ha preso forma il decreto legislativo n. 461: pertanto l’impianto attuale è così delineato.
I redditi di natura finanziaria comprendono due distinte categorie reddituali:
Le due categorie differiscono per:
Inoltre, la tassazione di redditi diversi di natura finanziaria contempla tre distinti meccanismi di tassazione: il “regime del risparmio gestito”, quello del “risparmio amministrato” e quello “dichiarativo”.
Ciò che differenzia tali regimi è – oltre agli adempimenti che ricadono sull’investitore o sul gestore - la determinazione dell’imponibile, il momento in cui viene applicata la tassazione e il trattamento fiscale di profitti e perdite.
ATTENZIONE: Nell’attuale sistema di tassazione dei redditi di natura finanziaria non è possibile compensare proventi di natura finanziaria rientrati nelle diverse categorie reddituali.
In generale i redditi finanziari sono tassati con un’aliquota del 26% ma sono presenti numerose casistiche che prevedono altre percentuali.
Stante tale sistema, la criticità che salta più agli occhi è la suddivisione tra redditi di capitale e redditi diversi e la conseguente diversa modalità di determinazione della base imponibile e, non ultima, l’impossibilità di compensazione fra loro, che non aiuta a dare spinta alla crescita del Paese dal punto di vista degli investitori esteri.
In tale panorama si innesta l’articolo 5, comma 1, lettera d) della legge n. 111/2023 (delega per la riforma fiscale).
Innanzitutto si punta alla creazione di “un’unica categoria reddituale mediante l’elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria”. Norme di chiusura garantiranno l’onnicomprensività della categoria.
La delega agisce anche sulla modalità di determinazione dei redditi finanziari ed il periodo impositivo di tassazione: la futura determinazione dei redditi di natura finanziaria avverrà sulla base del solo principio di cassa, con le più ampie possibilità di compensazione, comprendendo oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l’impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti.
In sostanza, la base imponibile sarà composta dalla somma di tutti i redditi finanziari positivi e negativi percepiti o realizzati nel periodo d’imposta e la tassazione sarà sul rendimento effettivo del patrimonio finanziario posseduto dal contribuente.
Altresì, viene prevista l’apertura ad una tassazione sostitutiva di imposte sui redditi e relative addizionali applicabile ai redditi finanziari, almeno su quelli di natura finanziaria attualmente soggetti a un prelievo a monte a titolo definitivo.
Il legislatore ha anche stabilito che non sarà toccata l’aliquota al 12,5% per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati, anziché del 26% come per gli altri strumenti finanziari.
Circa l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, la legge delega precisa che:
Circa la dichiarazione di tali redditi, la legge 111/2023 stabilisce un obbligo in capo al contribuente che li possiede; tuttavia, sarà possibile fruire di un regime opzionale semplificato, alla cui riscossione saranno adibiti gli intermediari autorizzati – come l’applicazione dell’imposta a monte. Sarà eliminato così l’obbligo successivo di dichiarazione.
Infine, viene disposta la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa, ammettendo la compensazione e la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione, con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in virtù della finalità pensionistica.
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