Scade il prossimo 30 settembre il consueto appuntamento per la trasmissione dei modelli 730 da parte di CAF, professionisti e sostituti d’imposta. Per effetto delle modifiche apportate al D.M. n. 164/1999 e al DLgs.n.175/2014 dall’articolo 16-bis del D.L. n. 124/2019, a partire dal 2020, i modelli 730 devono essere presentati: “..entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale”. Alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 16 del D.M. n. 164/1999, prossime tappe per la trasmissione dei modelli sono:
Il termine ultimo per la presentazione del modello 730 è, dunque, fissato al 30 settembre, a prescindere dalla modalità di presentazione adottata (ossia: diretta avvalendosi della dichiarazione precompilata, mediante sostituto d'imposta che presta l’assistenza fiscale - se quest'ultimo ha comunicato entro il 15.1.2021 di voler prestare assistenza fiscale diretta; mediante un CAF o professionista abilitato).
Resta ferma, invece, la scadenza del 25 ottobre per la presentazione dei modelli 730 “integrativi” ad un CAF o professionista, anche in caso di assistenza fiscale prestata in precedenza dal sostituto d’imposta.
La consegna al contribuente della copia del modello 730/2021 e del relativo prospetto di liquidazione deve avvenire prima della trasmissione telematica della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.
Anche quest’anno la consueta circolare dell’Agenzia, la n. 7/2021, che guida alla redazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, fa il punto sulle diverse tematiche. Il documento di prassi, come ormai da diversi anni, segue l'impianto dei righi e dei quadri del modello 730 fornendo tutte le informazioni operative riguardanti gli oneri detraibili e deducibili nonché i crediti di imposta. Il vademecum, oltre a richiamare i numerosi interventi di prassi intervenuti di recente, fornisce importanti chiarimenti sulle questioni ancora irrisolte.
Di sicuro rilievo sono le indicazioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. Come noto, dall’anno d’imposta 2020, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir ed in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.lgs. n. 241/1997. Tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN).
Il contribuente, quindi, è tenuto a dimostrare l’utilizzo dei sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del “percettore” delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa alla cd. “fattura parlante”, l’utilizzo di sistemi tracciabili può essere dimostrato mediante “prova cartacea” della transazione (ossia tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). L’estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento tracciabile, “opzionale, residuale e non aggiuntiva”, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”. In caso di pagamenti via smartphone ossia con applicazioni collegate a Istituti di moneta elettronica autorizzati, il contribuente deve esibire il documento che attesta l’onere sostenuto e la documentazione che attesta che il pagamento è avvenuto per il tramite delle predette applicazioni che può essere rappresentata anche dalla e-mail di conferma dell’Istituto o della piattaforma su cui si sta effettuando l’operazione.
Nello specifico, poi, la circolare 7/E chiarisce che:
Tipologia onere detraibile |
Tracciabilità |
Spese sanitarie (E1, E3) |
SI con condizioni |
Spese sanitarie per patologie esenti (E2) |
SI |
Acquisto e riparazione veicoli per disabili, cane guida per non vedenti (E4, E5) |
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Interessi passivi (E7) |
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Interessi passivi (righi E8-E10 codici 8- 9 - 10 - 11) |
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Spese istruzione (Righi E8-E10 codice 12-13) |
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Spese funebri (Righi E8–E10 codice 14) |
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Spese per addetti alla assistenza personale (Righi E8-E10 codice 15) |
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Spese per attività sportive per ragazzi (Righi E8-E10 codice 16) |
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Altri oneri (righi E8-E10 codice 17) - Spese per intermediazione immobiliare |
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Altri oneri (righi E8-E10 codice 18) - Spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede |
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Altri oneri (righi E8-E10 codici da 20 a 30, codice 35 e codice 99) |
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Altri oneri (righi E8-E10 codice 31) - Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici |
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Altri oneri (righi E8-E10 codice 32) - Contributi per riscatto laurea |
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Altri oneri (righi E8-E10 cod. 33) - Spese sostenute per il pagamento di rette frequenza di asili nido |
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Assicurazioni (Righi E8-E10 codice 36-38-39) |
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Altri oneri (righi E8-E10 codice 40) - Acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico |
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Erogazioni liberali alle ONLUS, APS e ai Partiti politici (Righi E8-E10 codici 61-62-71-72-76) |
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Altri oneri (righi E8-E10 codici 43 e 81) - Assicurazione per rischio di eventi calamitosi |
Sì per cod. 43 No per cod.81 |
Altri oneri (righi E8-E10 codice 44) - Spese in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) |
Sì |
Spese per canoni di leasing (Rigo E14) |
Sì |
Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del Superbonus, spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde (Righi da E41 a E43) |
Sì con bonifico |
Riscatto periodi non coperti da contribuzione (Rigo E56) |
NO |
Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. (Rigo E56 |
Si |
Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (Rigo E57) |
Sì con bonifico |
Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie (Rigo E58) |
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Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B (Rigo E59) |
NO |
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, inclusi gli interventi ammessi al Superbonus (Righi da E61 a E62) |
Si con bonifico |
Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71, codici da 1 a 3) |
NO |
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (Rigo E72) |
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Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (Rigo E81) |
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Altre detrazioni (Rigo 83, codice 1) - Borsa di studio assegnata dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano |
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Altre detrazioni (Rigo 83, codice 2) - Donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera“ di Genova |
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Altre detrazioni (Rigo 83, codice 3) - Credito d’imposta Bonus vacanze |
Va detto, infine, che i CAF ed i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità nonché gli uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale, nel caso in cui l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” sia dimostrato mediante documenti ulteriori rispetto alla fattura, alla ricevuta fiscale o al documento commerciale, come ad esempio, l’estratto conto della carta di credito, acquisiscono e verificano esclusivamente le informazioni necessarie all’apposizione del visto o al controllo, avendo cura di “eliminare e/o cancellare” ogni altra informazione non pertinente.
Quindi, sarà compito di CAF e intermediari “annerire” tutte quelle informazioni presenti sul documento a sostegno della tracciabilità del pagamento che risultano “non rilevanti” a tal fine.
Ulteriore aspetto degno di nota concerne i canoni di affitto non percepiti.
La circolare 7/E ricorda che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 6-septies del D.L. 41/2021 convertito (decreto cd. “Sostegni”) il locatore di immobili ad uso abitativo:
Tale disposizione si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo, ossia ai fabbricati appartenenti alla categoria catastale “A” (A/10 escluso). I canoni di locazione commerciale, invece, devono essere sempre dichiarati, indipendentemente dalla loro percezione. Per determinare il credito d’imposta, è necessario riliquidare la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sono state pagate maggiori imposte rispetto a quelle dovute in quanto commisurate ai canoni non riscossi, anziché alla rendita. Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dall’Agenzia delle entrate. L’eventuale successiva riscossione (totale o parziale) dei canoni di locazione per i quali si è usufruito del tax credit comporta l’obbligo di dichiarare il maggior imponibile determinato tra i redditi soggetti a tassazione separata, salvo opzione per quella ordinaria.
Stesso principio è applicabile ai contratti di locazione per i quali il contribuente ha deciso di avvalersi dell’opzione per la cd. “cedolare secca”. Infine, per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la determinazione e la richiesta del credito d’imposta, vale il termine di prescrizione ordinaria di 10 anni. Pertanto, si può effettuare il calcolo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2010, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto.
Alle disposizioni in materia di superbonus 110% la circolare 7/E dedica circa 38 pagine. Vengono, così, esaminate le diverse problematiche coinvolte con un focus sulle tipologie di spese sostenute. Si tratta, come noto, degli interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. I relativi limiti di detrazione e di spesa variano non solo a seconda della tipologia dell’intervento trainante e/o trainato realizzato, ma anche a seconda della tipologia di edificio oggetto dei lavori. Sotto la lente anche le asseverazioni ed il visto di conformità. In particolare, per le asseverazioni, la circolare distingue il comportamento da adottare in relazione alla data di inizio lavori ante o post 6 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del decreto “asseverazioni”).
Agganciata a tali norme anche l’aumento dal 19% al 90% della detrazione dei premi assicurativi per il rischio di eventi calamitosi.
A partire dal 1° luglio 2020, infatti, è possibile detrarre un importo pari al 90% delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi antisismici per cui si può fruire del Superbonus per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. La detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.
Quindi, mentre i premi di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari abitativi sono detraibili al 19% ai sensi dell’art. 15 del TUIR, per i premi assicurativi corrisposti a una impresa di assicurazione alla quale si è ceduto il credito di imposta della detrazione del 110% spettante per interventi antisismici in zone ad alta pericolosità, la detrazione è elevata al 90%.
Di contro, non è possibile fruire di questa agevolazione per gli edifici ubicati nella “zona sismica 4” di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274. La detrazione spetta al contraente della polizza, che cede la detrazione indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona. La detrazione spetta per le polizze stipulate dal 1° luglio 2020. Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni (che deve avvenire a decorrere dal 1° luglio 2020), in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto. Resta inteso che la detrazione prevista per le polizze di assicurazione con l’aliquota maggiorata non spetta nel caso in cui non siano rispettati tutti gli adempimenti ed i termini stabiliti per la detrazione e per la cessione ai sensi degli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34 del 2020.
Restano fuori dalla detrazione le polizze “pluriennali” stipulate prima dell’1° luglio 2020. La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari. In caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi. Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. Nel caso in cui il condominio comprenda anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.
La quota di premio relativa ai condomini è certificata dall’amministratore del condominio; in alternativa il condomino deve essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso. La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Altra importante novità analizzata dalla circolare riguarda il “bonus facciate”, ossia la detrazione d’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate e sostenute nell’anno d’imposta 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura (per effetto della legge di bilancio 2021 detta misura le spese sostenute entro il 31.12.2021).
Nella circolare 7/E particolare attenzione assumono le indicazioni in materia di visto di conformità. L’articolo 39, comma 1, lettera a) del DLgs.n.241/1997 prevede che, in caso di visto di conformità “infedele” su una dichiarazione 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo il CAF, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Detta misura sanzionatoria si applica a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019.
La maggiore imposta dovuta ed i relativi interessi sono richiesti al contribuente per tutte le dichiarazioni modello 730 con visto di conformità (art. 1, comma 4, del D.lgs. n.175 del 2014).
Riguardo le attività inerenti il rilascio del visto di conformità e dell’eventuale “responsabilità”, il CAF o il professionista abilitato sono tenuti ad effettuare i “controlli” previsti dall’articolo 2 del D.M. n. 164/1999.
Tale responsabilità è conseguente al rilascio del visto di conformità “infedele” in relazione alla verifica:
Per quanto riguarda, invece, la “documentazione” esibita dal contribuente ed utile ai fini dei controlli diversi da quelli di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato sono “responsabili” per la non corretta verifica:
Il rilascio del visto di conformità, comunque, non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari). Pertanto, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all’ammontare dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, raccomandata all’inquilino).
Si rammenta, infine – come chiarito anche dalla circolare 7/E/2015 – che il visto di conformità (che può essere apposto sulle dichiarazioni annuali e sulle richieste di rimborso IVA infrannuale) è rilasciato mediante l’indicazione del codice fiscale e l’apposizione della firma nell'apposito spazio dei modelli dichiarativi; per i modelli 730 non sono previste specifiche modalità in quanto sono il responsabile dell’assistenza fiscale o il professionista abilitato a svolgere le attività di controllo propedeutiche al rilascio del visto.
Tuttavia, per la dichiarazione 730 presentata a un CAF o a professionista abilitato, tenuto conto che le attività di controllo ai fini del visto sono state svolte dal responsabile dell’assistenza fiscale o dal professionista abilitato, in caso di indicazione nel Quadro I di un “credito” superiore a 5.000 euro da utilizzare in compensazione mediante F24, non è necessaria l’apposizione di uno specifico visto di conformità. Nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta o di dichiarazione presentata “direttamente” dal contribuente, invece, l’eventuale credito da portare in compensazione nel Quadro I non può essere superiore a 5.000 euro. Resta fermo che il visto sulla dichiarazione Redditi PF è necessario laddove un contribuente - che non possieda redditi d’impresa o di lavoro autonomo - richieda l’assistenza fiscale di un CAF o di un professionista abilitato, a fronte dell’utilizzo in compensazione di crediti oltre 5.000 euro. Inoltre, i RAF dei CAF-dipendenti possono apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei soggetti nei confronti dei quali già svolgono l’attività di assistenza fiscale (circolare n.28/E/2014).
Da ultimo si fa presente che, a norma del DLgs.n.175/2014, l'Agenzia delle Entrate può effettuare dei “controlli preventivi” nel caso in cui il modello 730 venga trasmesso “direttamente” dal contribuente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano:
Con il provvedimento 125708/E del 24.05.2021 sono stati approvati i “criteri” per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli del modello 730/2021 con esito a rimborso.
Detti elementi di “incoerenza”, per il modello dichiarativo in esame sono individuati:
Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate può effettuare detti “controlli preventivi”, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia non oltre il 6° mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli in materia di imposte sui redditi. Inoltre, i citati “controlli preventivi” possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.
Quadro Normativo |
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