Redditi 2020, dal Fisco la consueta guida ai dichiarativi

Pubblicato il 16 luglio 2020

Scade il prossimo 23 luglio l’ennesimo appuntamento per la trasmissione del modello 730 da parte di CAF, professionisti e sostituti d’imposta che, questa volta, coinvolge le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio. Come noto, infatti, l’articolo 16-bis del D.L. n. 124/2019 - modificato da ultimo dall'articolo 1 del D.L. n.9/2020 - ha distribuito su diverse date (fino al 30 settembre 2020) l’invio del modello di dichiarazione. Prossime tappe per la trasmissione dei modelli sono, dunque:

Si ricorda che il termine ultimo per la presentazione del modello 730 è stato fissato al 30 settembre, a prescindere dalla modalità di presentazione adottata (diretta, mediante sostituto d'imposta che presta l’assistenza fiscale, CAF o professionista abilitato). Resta ferma, invece, la scadenza del 25 ottobre (che quest’anno è il 26.10 in quanto il 25 cade di domenica) per la presentazione dei modelli 730 “integrativi” ad un CAF o professionista, anche in caso di assistenza fiscale prestata in precedenza dal sostituto d’imposta.

Ridefinite le scadenze per i “conguagli”. Per effetto del citato articolo 16-bis, infatti, le somme risultanti “a credito” dal modello 730 saranno rimborsate con il primo stipendio utile e, comunque, nella retribuzione di competenza del “mese successivo” a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione. Quindi, coloro che presentano il modello 730 alla scadenza ultima del termine di presentazione (30 settembre), con un risultato a credito, potranno ottenere i rimborsi solo a partire dal mese di ottobre. Nel caso, invece, dal modello 730 scaturiscano somme “a debito“, queste saranno trattenute sulla prima retribuzione utile e, comunque, sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione (ovvero, secondo mese successivo a quello di ricezione del prospetto di liquidazione per i pensionati). Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta “insufficiente” per il pagamento del dovuto, “trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi". Si rammenta che anche per i contribuenti che presentano il 730 è possibile richiedere la rateazione delle somme a debito (articolo 20 del DLgs.n.241/1997).

La modalità “senza sostituto”

Per effetto del decreto cd. “Rilancio” è stabilito l'ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730 per lavoratori dipendenti “senza sostituto d'imposta”, al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Quindi, il modello 730/2020 può essere presentata nella modalità «senza sostituto» dai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati anche da parte di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Come chiarito nella relazione illustrativa al decreto cd. Rilancio”, l’articolo 51-bis del D.L. n.69/2013 prevede che i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del Tuir), in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione presentando l’apposito modello 730 e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lett. b), del regolamento di cui al D.M. 164/1999.

Lo stesso articolo 51-bis del D.L. n.69/2013, stabilisce che:

La circolare 19/E ed i chiarimenti del Fisco

Anche quest’anno è arrivata la consueta circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E/2020, che ”guida” alla redazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Il documento di prassi, come ormai da diversi anni, segue l'impianto dei righi e dei quadri del modello 730, fornendo tutte le informazioni operative riguardanti gli oneri detraibili e deducibili nonché i crediti di imposta; questo, evidenziando le modifiche normative intervenute per le diverse voci di spesa ed i documenti da conservare appare un utile strumento di consultazione.

Nell’ambito della suddetta circolare, particolare rilevanza assumono le novità in materia di visto di conformità. L’articolo 39, comma 1, lettera a), del DLgs.n.241/1997 - come modificato dall’articolo 7-bis del D.L. n.4/2019 convertito - prevede che, in caso di visto di conformità “infedele” su una dichiarazione 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo il CAF, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Come già specificato nella circolare n. 12/E/2019, la versione modificata del citato articolo 39 è entrata in vigore il 30 marzo 2019; conseguentemente, le nuove misure destinate a “sanzionare” gli errori commessi dai CAF e dai professionisti si applicano all’assistenza fiscale prestata successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019.

Riguardo le attività inerenti il rilascio del visto di conformità e dell’eventuale “responsabilità”, il CAF o il professionista abilitato sono tenuti ad effettuare i “controlli” previsti dall’articolo 2 del DM n. 164/1999. Tale responsabilità è conseguente al rilascio del visto di conformità “infedele” in relazione alla verifica:

Per quanto riguarda, invece, la “documentazione” esibita dal contribuente ed utile ai fini dei controlli, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato sono “responsabili” per la non corretta verifica:

Si rammenta, infine – come chiarito dalla circolare 7/E/2015 – che il visto di conformità (che può essere apposto sulle dichiarazioni annuali e sulle richieste di rimborso IVA infrannuale) è rilasciato mediante l’indicazione del codice fiscale e l’apposizione della firma nell'apposito spazio dei modelli dichiarativi; per i modelli 730 non sono previste specifiche modalità in quanto sono il responsabile dell’assistenza fiscale o il professionista abilitato a svolgere le attività di controllo propedeutiche al rilascio del visto.

Tuttavia, per la dichiarazione 730 presentata a un CAF o a professionista abilitato, tenuto conto che le attività di controllo ai fini del visto sono state svolte dal responsabile dell’assistenza fiscale o dal professionista abilitato, in caso di indicazione nel Quadro I di un “credito” superiore a 5.000 euro da utilizzare in compensazione mediante F24, non è necessaria l’apposizione di uno specifico visto di conformità. Nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta o di dichiarazione presentata “direttamente” dal contribuente, invece, l’eventuale credito da portare in compensazione nel Quadro I non può essere superiore a 5.000 euro. Resta fermo che il visto sulla dichiarazione Redditi PF è necessario laddove un contribuente - che non possieda redditi d’impresa o di lavoro autonomo - richieda l’assistenza fiscale di un CAF o di un professionista abilitato, a fronte dell’utilizzo in compensazione di crediti oltre 5.000 euro. Inoltre, i RAF dei CAF-dipendenti possono apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei soggetti nei confronti dei quali già svolgono l’attività di assistenza fiscale (circolare n.28/E/2014).

Principali novità del modello dichiarativo

Diverse sono le novità che quest’anno hanno riguardato la compilazione dei modelli 730 e Redditi PF 2020. Si riepilogano, di seguito, le principali misure del 2019 che hanno avuto un impatto sulle dichiarazioni.

 

Familiari a carico

Nel ricordare la disposizione contenuta nell’articolo 12, comma 2 del Tuir secondo cui i familiari si considerano “fiscalmente a carico” a condizione che possiedano, in ciascun anno, un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, si fa presente che a partire dall’anno 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro; per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta. Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2019, la detrazione spetta anche per le spese sostenute nel suo interesse successivamente al compimento dell’età.

Per talune spese, la detrazione spetta anche se le spese stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente non a carico. Si tratta, ad esempio, delle spese sanitarie sostenute nell’interesse dei predetti familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) del DLgs.n.124/1998, oppure delle sostenute per l’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti.

Alimenti

a fini medici speciali

Dal 1° gennaio 2019 non è più possibile portare in detrazione IRPEF del 19% le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del DM 8 giugno 2001.

 

 

Spese di istruzione

La detrazione nella misura del 19% per le spese di istruzione non universitaria (e, quindi, sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione sia statali sia paritarie private e degli enti locali) prevista dall’art. 15 comma 1 lett. e-bis del Tuir è calcolata su un importo massimo di euro 800 per l’anno 2019 (in luogo dei 786 euro previsti per il 2018) per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto. La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del Tuir per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno.

Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali. Il contribuente con due figli, se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies) del Tuir.

 

Detrazione spese

cani guida

Aumenta a 1.000 euro la detrazione delle spese per il mantenimento dei cani guida sostenute dai non vedenti di cui all’art. 15 comma 1-quater del Tuir (fino al 31.12.2018 la detrazione forfetaria era pari a 516,46 euro). La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone delle quali egli risulti fiscalmente a carico. Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è il possesso del cane guida e non è necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa (circolare n. 238/2000, par. 1.3).

730 anche per le persone decedute

Per la dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 30 settembre 2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato.

 

Credito d’imposta sport bonus

E’ previsto un credito d'imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate, nel corso dell'anno 2019, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. I soggetti che effettuano tali erogazioni liberali non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

 

Credito d’imposta bonifica ambientale

E’ introdotto un credito d'imposta nella misura del 65% per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dal 2019, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. Il credito d’imposta spettante è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

8 per mille

Il contribuente può destinare l’otto per mille dell’Irpef allo Stato indicando una specifica finalità tra cinque distinte opzioni.

Pace contributiva

E’ stata introdotta una detrazione ad hoc nella misura del 50% per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) ai sensi dell’art. 20 del D.L. n.4/2019; Possono fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione coloro che al 31.12.1995 non avevano anzianità contributiva.

La detrazione spetta anche ai superstiti dell’assicurato o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l’onere per conto dell’assicurato stesso. Inoltre, la detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno ed è ripartita in 5 rate di pari importo.

Detrazione carica di veicoli elettrici

Prevista una detrazione per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto e posa di infrastrutture destinate alla carica di veicoli elettrici prevista dall’art. 16-ter del DL 63/2013. Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. Possono beneficiare della detrazione i soggetti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo.

La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali. I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili quali, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

 

Controlli “preventivi” sul modello 730

A norma dell’articolo 5, comma 3-bis del DLgs.n.175/2014, l'Agenzia delle Entrate può effettuare dei “controlli preventivi” nel caso in cui il modello 730 venga trasmesso “direttamente” dal contribuente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano:

Di recente, con il provvedimento 225347/E/2020 sono stati approvati i “criteri” per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli del modello 730/2020 con esito a rimborso.

Detti elementi di “incoerenza”, per il modello dichiarativo in esame sono individuati:

Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate può effettuare detti “controlli preventivi”, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate non oltre il 6° mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli in materia di imposte sui redditi. Inoltre, i citati “controlli preventivi” possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

Quadro Normativo

 

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