Corte costituzionale: è legittima e non elusiva la legge regionale Abruzzo nella parte che ammette il recupero dei vani e locali accessori nonché dei vani e locali seminterrati “anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie”.
Con sentenza n. 245 del 27 dicembre 2018, la Consulta si è pronunciata in ordine alla Legge Regionale dell'Abruzzo n. 40/2017 contenente “Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d’uso e contenimento dell’uso del suolo, modifiche alla legge regionale n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni”.
In particolare, è intervenuta in ordine alle disposizioni disciplinanti il recupero dei vani e locali accessori e seminterrati, situati in edifici esistenti o collegati direttamente ad essi, da destinare ad uso residenziale, direzionale, commerciale o artigianale.
La Corte costituzionale, nel dettaglio, ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Presidenza del Consiglio per quale che concerneva l'articolo 4, comma 4 della Legge regionale in oggetto, ritenuto violare l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Secondo il rimettente, detta disposizione, nel prevedere che il recupero dei vani e locali accessori situati in edifici esistenti o collegati direttamente ad essi ed utilizzati anche come pertinenze degli stessi e dei vani e locali seminterrati sia ammesso “anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti, ovvero in assenza dei medesimi”, avrebbe determinato l’elusione dell’obbligo di sottoporre tali interventi alla “valutazione ambientale strategica, o almeno alla relativa verifica di assoggettabilità”.
Una conclusione non condivisa dai giudici della Consulta, secondo i quali, anche se è corretto l’inquadramento delle norme statali sulla verifica di assoggettabilità a VAS nella materia della tutela dell’ambiente, non sarebbe, per contro, condivisibile l’assunto secondo cui la disciplina statale sarebbe incisa in peius dalla norma regionale nei termini sopra riferiti.
Difatti – si legge nel testo della sentenza - l'esame congiunto delle disposizioni della legge regionale rende evidente che esse si limitano ad incentivare il recupero dei vani seminterrati ed accessori nel rispetto della normativa ambientale e dei principi fondamentali della disciplina urbanistica ed edilizia nazionale, dettando minute prescrizioni edilizie.
Dette norme, in considerazione del loro contenuto “concreto”, non incidono sulla pianificazione territoriale o sulla localizzazione degli interventi affidati ai piani urbanistici comunali.
In ogni caso, se fossero state introdotte in via amministrativa, mediante, ossia, modifica dei regolamenti edilizi, non avrebbero richiesto la verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto non incidenti sulla “pianificazione territoriale o destinazione dei suoli” e perché all’evidenza insuscettibili di produrre “impatti significativi sull’ambiente”.
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