Dal ministero della Giustizia giungono alcuni chiarimenti per quanto riguarda l'esenzione spettante al difensore d'ufficio relativamente al versamento dei diritti di copia per il recupero dei crediti professionali, come prevista dall'art. 32 disp. att. del Codice di procedura penale.
Le indicazioni sono state rese nel provvedimento DAG dell'8 settembre 2023, in occasione di una risposta al quesito sollevato - tramite il canale Filo Diretto - dalla Corte d’Appello di Napoli.
La Corte territoriale, in particolare, aveva chiesto di chiarire se il difensore di ufficio dell’indagato, dell’imputato o del condannato inadempienti nel processo penale, che avesse richiesto il rilascio di copia degli atti al fine di recuperare il proprio credito professionale, fosse tenuto al versamento dei diritti di copia.
Il quesito era stato sollevato considerati i diversi orientamenti seguiti dai vari Uffici del distretto e in mancanza di una lettura unitaria della norma.
Ebbene, secondo il ministero della Giustizia, quella prevista dall'art. 32 rappresenta una forma di esenzione generalizzata a tutte le imposte, bolli e spese, ivi compresi i diritti di copia relativi ai procedimenti giurisdizionali attivati, dal difensore d’ufficio, nei confronti dell’assistito inadempiente, per il recupero dei propri crediti professionali.
Tale esenzione - conclude il dicastero di Via Arenula - non è applicabile agli atti precontenziosi e/o stragiudiziali posti in essere, dal legale d’ufficio, per il recupero dei propri crediti professionali nei confronti dell’assistito inadempiente.
Sempre in tema di recupero crediti professionali, si rammenta che presso la Commissione Giustizia del Senato, è attualmente in discussione un disegno di legge che si propone di estendere il regime delle spese di giustizia previsto per le controversie individuali di lavoro ai procedimenti aventi ad oggetto il recupero di crediti - non superiori a 5mila euro - riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.
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