Reclamo come atto assimilabile ad istanza obbligatoria di autotutela

Pubblicato il 15 marzo 2012 In attesa dell’imminente avvio, il 1° aprile 2012, della mediazione obbligatoria in materia di controversie di natura tributaria relative ad accertamenti fino a 20 mila euro, Vincenzo Busa, responsabile della Direzione centrale Affari legali e contenzioso dell'Agenzia delle entrate, ha inviato una comunicazione ai direttori degli Uffici regionali e provinciali per evidenziare le opportunità offerte dall'istituto del reclamo, quale atto assimilabile ad un'istanza obbligatoria di autotutela, volto all'annullamento totale o parziale dell'atto.

Detto reclamo risulta assimilabile – sottolinea Busa - ad un vero e proprio ricorso in quanto, dapprima, esso assume valenza di atto volto a stimolare l'esercizio dell'autotutela ed, eventualmente, di atto che esprime una proposta di mediazione. Successivamente, dopo che il contribuente abbia presentato il reclamo e che siano decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.

Il 19 marzo, nel frattempo, il Direttore dell' Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, e Busa stesso, terranno una conferenza stampa presso la sede centrale dell’agenzia delle Entrate, per spiegare il nuovo istituto della mediazione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Preliminare con clausola di irrevocabilità: risoluzione solo con consenso di tutti

07/02/2025

Fondo nuove competenze, domande dal 10 febbraio 2025. Come prepararsi

07/02/2025

Sicurezza sul lavoro, allergie da pollini: indicazioni INAIL

07/02/2025

Bonus investimenti ZLS, codice tributo per la compensazione nell’F24

07/02/2025

Enti pubblici non economici. Rinnovo

07/02/2025

CCNL Enti pubblici non economici - Stesura del 27 gennaio 2025

07/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy