Reclamo avverso il diniego di asilo: se all'udienza non c'è l'interessato la Corte decide nel merito
Pubblicato il 05 agosto 2010
Nel testo dell'ordinanza n. 18043 depositata lo scorso 3 agosto, la Corte di cassazione, è stata chiamata a pronunciarsi sull'istanza di reclamo avanzata da un cittadino del Burkina Faso avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Bari gli aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione internazionale.
In particolare, l'interessato lamentava che la Corte adita per impugnare questo diniego avesse commesso una violazione di legge in quanto, di fronte alla mancata comparizione dello stesso all'udienza fissata, aveva adottato un decreto camerale di improcedibilità, non previsto dalla legge, mentre avrebbe dovuto o decidere nel merito o, in via analogica, disporre il rinvio della trattazione.
Tale motivo è stato ritenuto manifestamente fondato dalla Corte di legittimità la quale ha espressamente precisato come, nei procedimenti di impugnazione del diniego di protezione internazionale svoltisi innanzi al Tribunale ed alla Corte di Appello, "in difetto di comparizione della parte interessata all'udienza di trattazione, la Corte del reclamo, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve comunque decidere nel merito il reclamo restando esclusa alcuna pronunzia di improcedibilità per disinteresse alla definizione o alcuna decisione di rinvio della trattazione".