Il Tribunale di Roma prende posizione - con sentenza n. 10720/2005 - sulla portata del recesso nella società per azioni: i soci receduti non possono più esercitare il diritto di voto o, in generale, i diritti sociali dal momento in cui la comunicazione del recesso è pervenuta alla società. I giudici romani affermano che il recesso è: "una dichiarazione unilaterale recettizia", che si perfeziona "in quanto sussista la sua recezione e la sua apprensione da parte del destinatario il quale non deve manifestare alcuna accettazione".
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