Con sentenza n. 10677 del 2008, la Cassazione ha precisato che, in caso di recesso anticipato ed ingiustificato da parte del conduttore di un immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, il locatore, qualora voglia ottenere il risarcimento del danno per la mancata percezione dei canoni che gli sarebbero spettati fino al termine naturale del contratto, deve preliminarmente esperire la declaratoria di risoluzione dal contratto per inadempimento.
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