L’INPS, con il messaggio 26 novembre 2020, n. 4464, fornisce chiarimenti relativamente all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale ai sensi dell'art. 14, comma 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
La fattispecie - espressa deroga al blocco dei licenziamenti correlato alla pandemia da Covid-19 - consente ai datori di lavoro di stipulare accordi collettivi aziendali idonei a prevedere un incentivo all'esodo a fronte della contestuale risoluzione del rapporto di lavoro con accesso alla NASpI.
In particolare, come condiviso dal Ministero del Lavoro, la disposizione trova applicazione a tutti i casi di sottoscrizione degli accordi stipulati che riguardino o meno aziende che possono accedere ancora ai trattamenti di integrazione salariale Covid-19.
Al riguardo, l'Istituto previdenziale, al fine di poter correttamente attuare la disposizione di cui al sopracitato art. 14, rammenta che per accedere al trattamento di disoccupazione - a seguito del predetto accordo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro - i lavoratori dovranno allegare alla domanda l'accordo aziendale e la relativa adesione del lavoratore, qualora questa non si evinca dal verbale stesso.
Infine, l'Istituto evidenzia che anche il personale dirigente, eventualmente aderente all'accordo aziendale, potrà beneficiare, ove ne ricorrano gli altri presupposti di legge, del trattamento di disoccupazione.
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