La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18853/2005, afferma il principio per il quale l'esenzione Ici spetti esclusivamente al soggetto che conduce il fondo, tanto per il fabbricato rurale che insiste direttamente sul terreno utilizzato come abitazione, quanto per il fabbricato strumentale all'esercizio delle attività agricole. Le cooperative agricole, quindi, non ne hanno diritto se il terreno è condotto direttamente dal socio.
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