L’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, prevista dall’articolo 35 del Decreto legislativo n. 274/2000 per i reati di competenza del giudice di pace, impone all’organo giudicante la ragionata verifica circa l’integralità del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e ciò nei confronti di tutti i soggetti che ne abbiano diritto.
Questo, di modo che vengano eliminati il danno e le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato.
Affinché, in detto contesto, possa rilevarsi un eventuale concorso di colpa della vittima, occorre fare riferimento alle emergenze probatorie legittimamente utilizzabili.
Detto concorso, ove venga ritenuto sussistente e risulti motivatamente giustificato, deve incidere proporzionalmente su tutte le voci di danno e nei confronti di tutti i danneggiati.
Sono questi i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, Quarta sezione penale, nel testo della sentenza n. 20542 del 18 maggio 2016.
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