La Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, la condanna impartita dai giudici di merito a due soci, nonché liquidatori di una Srl, per il reato di omessa presentazione delle denunce obbligatorie ex art. 37 Legge n. 689/1981 per il versamento dei contributi INPS.
I due imputati si erano rivolti alla Corte di legittimità, lamentando, tra gli altri motivi, un vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo specifico.
Secondo la loro difesa, la decisione impugnata non aveva spiegato perché i ricorrenti, nello svolgimento dell'incarico di liquidatori della società, avessero agito al fine di non pagare i contributi; sul punto, i giudici di merito non avevano nemmeno risposto alle specifiche censure formulate nell'atto di appello.
In questo, era stato segnalato che, per gli adempimenti relativi all'elaborazione dei prospetti paga e all'inoltro delle comunicazioni all'INPS, i ricorrenti avevano investito gli organi della procedura di concordato preventivo cui era sottoposta la società, e che questi non avevano effettuato nomine né autorizzato gli imputati ad effettuare nomine di consulenti.
Con sentenza n. 7145 del 24 febbraio 2021, la Terza sezione penale della Cassazione ha giudicato fondata tale doglianza.
Nella loro decisione, gli Ermellini hanno richiamato quanto enunciato, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità: ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 37 della Legge n. 689/1981, “è necessario che le condotte siano poste in essere con il dolo specifico di non versare in tutto o in parte i contributi previdenziali o assistenziali"; a tal fine, quindi, non sono sufficienti né il dolo generico, né il dolo eventuale.
Nella vicenda esaminata, la Corte territoriale aveva concluso per la sussistenza, in capo agli imputati, della finalità specifica di non provvedere ai pagamenti dei contributi all'INPS, desumendola dalla totale omissione delle denunce per i mesi da settembre a novembre dell’anno considerato, e dalle conseguenze di ulteriore aggravio economico a carico della società.
Circostanze, queste, certamente non idonee a dimostrare la finalità richiesta dalla legge, desunta dal mero fatto della consapevolezza dell'inadempimento, senza che si fosse operato un confronto con le specificità del contesto in cui si collocava la condotta.
Secondo la Suprema corte, pure se i giudici di merito avessero voluto ritenere accertata la consapevolezza dell'omissione, gli stessi, prima di concludere che tale condotta avesse la finalità specifica di evasione contributiva, avrebbero dovuto dare conto dell'irrilevanza di quelle circostanze fattuali potenzialmente contrastanti con tale ricostruzione, costituite, nel caso di specie, dalla concomitante sottoposizione della Srl ad una procedura di concordato preventivo.
La sentenza impugnata, in definitiva, è stata ritenuta affetta da vizio di motivazione in ordine all'accertamento del dolo specifico richiesto dalla disposizione incriminatrice.
Ciò posto, ne è stato disposto l’annullamento, con rinvio, per un nuovo giudizio diretto ad accertare, in modo logicamente e giuridicamente corretto, se il fatto contestato fosse stato commesso al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie.
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