La Corte di cassazione torna sul reato di cui all’art. 10-quater del D. Lgs n 74/2000, sottolineando che tale fattispecie può configurarsi anche in presenza di indebita compensazione di crediti inesistenti concernenti imposte sui redditi o sul valore aggiunto con debiti previdenziali.
Per la Terza sezione penale, infatti, l’indebito risparmio di imposta che la norma incriminatrice tende a colpire non può essere limitato al mancato versamento delle imposte dirette o dell’Iva ma coinvolge necessariamente anche le somme dovute a titolo previdenziale e assistenziale, il cui mancato pagamento, attraverso lo strumento della compensazione effettuata utilizzando crediti inesistenti o non spettanti, determina per il contribuente infedele un analogo risparmio di imposta.
E’ sulla scorta di questi principi che la Suprema corte, con sentenza n. 389 dell’8 gennaio 2021, ha ribaltato la decisione con cui, in sede di riesame, era stato annullato un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP nell’ambito di un’indagine per indebita compensazione di debiti erariali, previdenziali e assistenziali con crediti di imposta inesistenti, derivanti da investimenti in aree svantaggiate.
Il Tribunale del riesame, in particolare, aveva condiviso le doglianze difensive del contribuente, secondo cui il reato di cui all’imputazione provvisoria si configurerebbe solo qualora il debito estinto mediante compensazione afferisce alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche quando, come nella specie, crediti inesistenti relativi a tali imposte siano utilizzati per compensare debiti di altra natura, come quelli previdenziali e assistenziali.
Di diverso avviso la Corte di cassazione che, richiamando l’orientamento già espresso in recenti pronunce di legittimità, ha sottolineato che commette il reato di indebita compensazione non solo chi omette di versare imposte diretto o l’Iva utilizzando indebitamente in compensazione crediti concernenti altre imposte o crediti di natura previdenziale, ma anche chi si avvalga di analogo artificio per evitare di corrispondere tali ultime imposte ovvero contributi dovuti ad enti di previdenza.
La norma in esame, infatti, si presta a reprimere l’omesso versamento di somme di denaro attinente a tutti i debiti, sia tributari, sia di altra natura, per il cui pagamento deve essere utilizzato il modello di versamento unitario.
Di conseguenza, sono sottoposti a tale disciplina sia le compensazioni di debiti Iva o imposte sui redditi con altri tributi e contributi dovuti, sia le compensazioni di questi ultimi tributi e contributi con crediti Iva e imposte dirette, potendo venire in rilievo, sul lato attivo o passivo del rapporto obbligatorio, qualunque tributo o contributo che possa essere opposto in compensazione secondo le norme generali.
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