Nel testo della sentenza n. 36915 del 22 dicembre 2020, la Corte di cassazione ha fornito alcune precisazioni in ordine al tema delle presunzioni fiscali in sede penale, richiamando l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia.
Questo, nell’ambito di un procedimento penale a carico del presidente del consiglio di amministrazione di una Srl, imputato del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Nei giudizi penale - hanno ricordato gli Ermellini - le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione dell’illecito fiscale.
Esse assumono, infatti, il valore di dati di fatto che, unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa, devono poter essere valutati liberamente dal giudice penale.
Nel processo penale, del resto, l’imputato non è tenuto a fornire la prova della propria innocenza posto che è la pubblica accusa a dover dimostrare la sua penale responsabilità, con conseguente inammissibilità di un’inversione dell’onere probatorio analoga a quella operante nel sistema tributario.
In definitiva, le presunzioni tributarie possono rappresentare elementi utili a formare il libero convincimento del giudice ma non possono costituire la via più breve per una condanna: esse sono assunte non con efficacia di certezza legale ma solo come dati aventi valore indiziario che, per assumere a dignità di prova, dovranno trovare riscontro oggettivo o in distinti elementi probatori o in altre presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.
Con riferimento a tali indizi, pertanto, il giudice dovrà seguire quel procedimento induttivo che consente di inferire con certezza il dato ignoto da quello noto, con la conseguenza che un’affermazione di responsabilità potrà essere fondata su elementi indiziari solo se gli stessi, specificamente indicati in motivazione e valutati nel loro nesso logico, permettono l’attribuibilità del fatto all’imputato, oltre ogni ragionevole dubbio.
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