Reati tributari e tutela dei terzi nell’esecuzione del sequestro

Pubblicato il 04 novembre 2021

Le disposizioni in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal Codice delle leggi antimafia si applicano anche alle confische disposte da fonti normative poste al di fuori del Codice penale e, dunque, anche a quella ordinata in presenza di reati tributari.

E’ il principio enunciato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 39201 del 2 novembre 2021, dove sono stati anche precisati i termini in cui opera tale tutela.

Confisca per reati tributari. Come opera la tutela dei terzi?

In proposito – si legge nella decisione - non possono che venire in rilievo le norme contenute nel Titolo IV, Libro I, del D.lgs. n. 159/2011 e, in particolare, gli artt. 52 e 55 di tale decreto.

L’articolo 55, al primo comma, esclude che sui beni sottoposti a sequestro possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e, al successivo comma, predica l'estinzione delle procedure esecutive in relazione a beni oggetto di provvedimento definitivo di confisca.

La tutela del terzo creditore in buona fede non opera, dunque, mediante la sterilizzazione nei suoi confronti del provvedimento ablativo, bensì nei termini e modi stabiliti dall'art. 52.

E il primo comma di tale norma stabilisce che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, in presenza delle condizioni successivamente indicate.

Difatti, la confisca comporta l'acquisizione del bene libero da oneri e pesi.

Ne discende che il terzo possa far valere le proprie ragioni creditorie in sede esecutiva penale nel contraddittorio con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, cui spetta, in via esclusiva, il compito di decidere sulla destinazione del bene confiscato e che ha facoltà di interloquire sulla sussistenza dei fatti che legittimano la tutela del terzo creditore in buona fede.

Ciò posto, va escluso che la buona fede possa essere tutelata mediante l’inopponibilità della confisca trascritta successivamente alla trascrizione del sequestro conservativo e del pignoramento e la prosecuzione dell’azione esecutiva del bene confiscato.

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