Reati puniti con ergastolo, giudizio abbreviato escluso

Pubblicato il 03 aprile 2019

Sì definitivo dal Senato al testo del disegno di legge che stabilisce l’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

Il provvedimento, nel medesimo testo, era stato già approvato dalla Camera lo scorso 6 novembre.

Approvazione definitiva del disegno di legge

Il Ddl, introduttivo di modifiche al Codice di procedura penale, prevede che il giudizio abbreviato non sia più consentito per i delitti, sanzionati con l’ergastolo, quali i delitti di devastazione, di saccheggio, di strage, di omicidio aggravato, nonché nelle ipotesi aggravate di sequestro di persona.

Così, l’eventuale richiesta di rito abbreviato nei procedimenti instaurati per uno di tali delitti dovrà essere dichiarata inammissibile dal giudice dell'udienza preliminare.

La richiesta del rito semplificato potrà, comunque, essere rinnovata dall’imputato fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell'udienza preliminare, mentre qualora, alla fine del dibattimento, si accerti che per il fatto contestato sia possibile procedere con il rito abbreviato, si dovrà applicare al condannato la riduzione di pena prevista dal rito speciale, ovvero la diminuzione di un terzo della pena.

Si prevede, a seguire, la possibilità di tornare al procedimento penale ordinario nei casi in cui si abbia il successivo aggravamento del quadro accusatorio e la successiva contestazione, da parte del Pm, di un delitto punito con l'ergastolo.

Per contro, in caso di derubricazione, alla fine dell'udienza preliminare, dell'originaria imputazione per delitto punito con l'ergastolo, il decreto che dispone il giudizio dovrà anche contenere l’avviso, per l’imputato, della possibilità di richiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione.

Il testo dispone, infine, che le nuove disposizioni si applichino ai soli fatti commessi successivamente alla entrata in vigore della Legge.

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