Sequestro preventivo finalizzato alla confisca in indagine per truffa e reati fiscali: da annullare in assenza di pericolo di dispersione.
Con sentenza n. 18093 del 6 maggio 2022, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui il Tribunale del riesame, nell'ambito di un'indagine penale per i reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e truffa, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP nei confronti di una Srl, disponendo la restituzione dei beni requisiti alla società.
Si era trattato, nella specie, della misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., vale a dire del sequestro "delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto".
Nell'annullare la predetta misura cautelare, il Tribunale del riesame aveva escluso la sussistenza del periculum in mora, in relazione alla possibilità, allo stato degli atti, di attendere il provvedimento definitorio del giudizio, viste le riscontrate capacità economiche della società.
Il Procuratore della Repubblica aveva promosso ricorso in sede di legittimità, lamentando un'apparente motivazione quanto al menzionato requisito del periculum in mora: secondo la sua difesa, la sussistenza di quest'ultimo non poteva essere valutata con riguardo alla generica capacità patrimoniale del sequestrando.
Doglianza, tuttavia, giudicata infondata dalla Suprema corte, alla luce dei principi espressi, in materia, dalla recente pronuncia a Sezioni Unite n. 36959/2021.
Secondo il Massimo collegio di legittimità, il provvedimento che dispone il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240 c.p. deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.
La motivazione, ossia, deve avere ad oggetto il pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa, suscettibile di confisca, venga modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, cosicché l'apprensione si rende necessaria perché, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile.
La ratio di tale misura cautelare - si legge nella decisione - "è quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, se si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo".
Per procedere con tale sequestro, quindi, il criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca.
Il Tribunale del riesame, nella specie, aveva correttamente applicato i richiamati principi e fondato la propria motivazione sull'analisi della documentazione prodotta dalla difesa e delle operazioni immobiliari riportate dal Gip, analisi con cui aveva accertato la sussistenza di sufficienti capacità economiche in capo alla Srl, tali da non giustificare la necessità di anticipare gli effetti della confisca.
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