La Corte costituzionale si è pronunciata su due questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Ferrara e dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovereto relativamente all’articolo 73, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia di disciplina di stupefacenti (D.P.R. n. 309/1990).
La norma in oggetto, che sanziona penalmente i casi, non lievi, di chi “coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope”, è stata censurata per la parte in cui prevede un minimo edittale di anni otto di reclusione ed euro 25.822 di multa, anziché di anni quattro di reclusione ed euro 10.329 di multa.
Ravvisate, dai giudici rimettenti, plurime violazioni della Costituzione in considerazione dell’ampia forbice edittale venutasi a creare tra il minimo di pena previsto per i fatti non lievi concernenti le droghe “pesanti” ai sensi dell’articolo citato e il massimo di pena – previsto nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 10.329 di multa – per i fatti lievi concernenti sia droghe “pesanti” sia droghe “leggere” ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del medesimo decreto.
Orbene, la Corte costituzionale – sentenza n. 179 del 13 luglio 2017 - ha dichiarato inammissibili entrambe le questioni di legittimità in virtù del “rispetto della priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario”.
La Corte, nonostante riconosca che le rilevate differenze tra i due reati “non giustificano salti sanzionatori di entità così rilevante come quello attualmente presente”, ha comunque sottolineato come a tale incongruenza possa porsi rimedio attraverso una pluralità di soluzioni tutte costituzionalmente legittime.
La discontinuità rilevata – continua - potrebbe corrispondere a una “ragionevole esigenza di politica criminale” volta a esprimere una maggiore tolleranza verso i comportamenti meno lesivi.
Da segnalare, in ogni caso, che nella parte conclusiva della motivazione, la Consulta formula un auspicio “affinché il legislatore proceda rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzionalità del trattamento sanzionatorio, risanando la frattura che separa le pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi dai commi 5 e 1 dell’art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990”.
Ciò, tenuto conto dell’elevato numero dei giudizi, pendenti e definiti, aventi ad oggetto reati in materia di stupefacenti.
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