Reati contro il patrimonio culturale e contro i corpi politici, amministrativi o giudiziari. L’ok della Camera

Pubblicato il 23 giugno 2017

Nella seduta del 22 giugno 2017, la Camera ha dato il proprio via libera al disegno di legge contenente disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale.

Delitti contro il patrimonio culturale, testo al Senato

Il provvedimento, che ora passa all’esame del Senato, interviene introducendo nel Codice penale alcune fattispecie illecite, appunto, a tutela del patrimonio culturale.

Nel dettaglio, vengono inseriti, nell’ambito del nuovo titolo VIII-bis del Codice, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", i reati di:

Tra le novità, si segnalano un'aggravante nel caso in cui, un qualunque reato cagioni un danno di rilevante gravità oppure sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la possibilità di riduzione delle pene in caso di ravvedimento operoso, la confisca penale obbligatoria in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo nonchè l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

Introdotta anche la fattispecie del possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli, punita con l’arresto fino a 2 anni.

Prevista, a seguire, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Modifiche penali a tutela dei corpi politici, amministrativi o giudiziari. Sì definitivo

Nella medesima seduta del 22 giugno, l’Aula di Montecitorio ha anche ratificato, questa volta in via definitiva, il testo di una proposta di legge già approvata dal Senato, contenente modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e al Testo unico di cui al D.P.R. n. 570/1960, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.

Si prevede, tra le altre misure, che il delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (articolo 338 Codice penale) possa ritenersi integrato anche nelle ipotesi riferite ai singoli componenti del Corpo o del Collegio della pubblica Autorità.

Inserito, anche un nuovo comma all’articolo citato, ai sensi del quale alla stessa pena prevista nelle ipotesi di violenza o minaccia (reclusione da 1 a 7 anni) “soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l’adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell’avvenuto rilascio o adozione dello stesso”.

Prevista, a seguire, un’ulteriore circostanza aggravante in presenza di atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Infine, si prevede che l’arresto in flagranza possa essere disposto anche in presenza del menzionato reato di cui all’articolo 338 del Codice penale.

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