di cassazione, con la sentenza n. 12883 del 1° giugno 2007, stabilisce che la sola presentazione della dichiarazione Iva nei trenta giorni successivi al termine di scadenza previsto dalla legge non consente al contribuente di poter beneficiare del ravvedimento operoso se tale dichiarazione non è accompagnata anche dal versamento dell’imposta a debito. La sentenza evidenzia che avalla le tesi dell’Amministrazione finanziaria espresse sia nel corso del giudizio oggetto della decisione sia nella circolare 192/1998 dell’agenzia delle Entrate. La sentenza muove dal caso di un contribuente che a seguito di un atto di irrogazione di sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione Iva e imposta a debito, non aveva presentato il modello nel termine di legge ma nei successivi trenta giorni senza il versamento del contributo.
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